Cassazione Civile, Ordinanza n. 06738/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2014, impugnato dalla società contribuente dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma il giudice d'appello aveva poi accolto l'impugnazione del Comune. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità le parti raggiungevano un accordo transattivo: la contribuente depositava atto di rinuncia al ricorso e il Comune accettava la rinuncia. La Corte ha quindi esaminato la ritualità e tempestività della rinuncia nel giudizio di cassazione e la conseguente estinzione del processo, senza entrare nel merito dei tre motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la rinuncia al ricorso era stata validamente proposta e tempestivamente depositata prima dell'adunanza camerale, con contestuale accettazione dell'ente impositore in esecuzione di un accordo transattivo. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia e della compensazione pattuita tra le parti, e ha affermato che, essendo la decisione di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio e può essere validamente proposta fino alla data dell'adunanza camerale; gli adempimenti previsti dalla norma sono funzionali anche a ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante.
In caso di rinuncia accettata dalla controparte, la Corte non deve adottare alcuna statuizione sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione, avente natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, poiché la fattispecie è diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta comunicata alla controparte e proposta entro l'adunanza camerale, produce l'estinzione del processo senza necessità di una pronuncia sul merito delle censure.
- L'accettazione della rinuncia da parte del resistente impedisce la condanna del rinunciante alle spese e consente la chiusura del giudizio in conformità all'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, trattandosi di ipotesi distinta e non riconducibile alla norma sanzionatoria.
- Quando interviene una rinuncia validamente accettata nel giudizio di legittimità, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso originariamente dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →