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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26183/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 354/1975. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge: il Tribunale avrebbe trascurato di valorizzare la condotta successiva positiva (stabile attività lavorativa, comportamento nel tempo, valutazioni positive dell'UEPE) e avrebbe dato eccessivo rilievo alla mancata ammissione di responsabilità, citando inoltre a sfavore una vicenda per la quale l'imputato era stato assolto in via definitiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza per una nuova valutazione che dia adeguato peso alla condotta successiva e agli elementi positivi di risocializzazione. Tuttavia la Corte ha stabilito che l'annullamento per vizio di motivazione non determina la cessazione del titolo esecutivo emesso dal Pubblico Ministero e pertanto non dispensa dalla detenzione né provoca la scarcerazione automatica; l'ordine di carcerazione emesso ex art. 656, comma 8 c.p.p. resta valido fino a diversa pronuncia.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    non presente testo integrale nella sentenza, richiamato il comma 3-bis

    L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova: per la sua concessione occorre valutare non solo la gravità del reato e i precedenti ma anche la condotta successiva del condannato; il Tribunale deve accertare elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di rieducazione e di prevenzione della recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 5

    richiamata nella motivazione (sospensione dell'esecuzione per condannato libero)

    Prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena per condannati liberi quando la pena residua non supera determinati limiti; il Pubblico Ministero può disporre l'ordine di esecuzione e la sospensione può essere revocata in presenza di provvedimenti sfavorevoli.

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 8

    richiamato (ordine di carcerazione emesso a seguito del rigetto di misura alternativa)

    Consente al Pubblico Ministero di emettere ordine di carcerazione quando la sospensione dell'esecuzione viene revocata in conseguenza del rigetto dell'istanza di misure alternative.

  • codice di procedura penale, art. 626

    "quando, in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti"

    La norma disciplina gli effetti del pronunciamento della Cassazione sulla cessazione di misure personali o reali e la comunicazione al Procuratore Generale per i provvedimenti consequenziali. La Corte ricorda però che l'applicazione estensiva di art. 626 non è automatica nei casi di annullamento con rinvio per carenza motivazionale quando il titolo esecutivo (ordine di esecuzione del PM) rimane valido.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 107

    richiamato (nuovo regolamento penitenziario)

    Prevede le comunicazioni alle autorità competenti circa le decisioni che incidono sul regime detentivo; la Corte segnala che le valutazioni della magistratura di sorveglianza devono essere comunicate ai sensi di questa norma.

  • codice di procedura penale, art. 588, comma 2

    richiamato (analogia sull'effetto sospensivo degli impugnativi)

    La proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulle misure alternative non sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, per cui il titolo esecutivo resta efficace fino a sua rimozione.

Massime di principio

  • Per decidere sull'affidamento in prova il Tribunale di sorveglianza deve valutare complessivamente la personalità del condannato: non basta considerare la gravità del reato o la mancata ammissione di responsabilità, è necessario esaminare la condotta successiva e gli elementi concreti di reinserimento (lavoro stabile, comportamenti positivi, attestazioni UEPE).
  • La mancata ammissione di responsabilità non è, di per sé, motivo ostativo all'affidamento; rileva invece se il soggetto ha accettato la sentenza e se è emersa un'evoluzione della personalità idonea al reinserimento.
  • L'annullamento di un'ordinanza per vizio di motivazione con rinvio impone al giudice di riesaminare la richiesta secondo i criteri di legge ma, di norma, non determina automaticamente la cessazione del titolo esecutivo che ha determinato la detenzione.
  • La revoca della sospensione dell'esecuzione e l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del Pubblico Ministero, adottate a seguito del rigetto dell'istanza di misure alternative, restano efficaci fino a che non sia dimostrata l'inesistenza o l'inefficacia del provvedimento o intervenuta disposizione che ne ordini la cessazione.
  • L'art. 626 c.p.p. può condurre a provvedimenti consequenziali (anche alla liberazione) solo se dalla decisione di legittimità emerge la cessazione del titolo che legittima la privazione della libertà; annullamenti per motivazione carente non sempre soddisfano tale requisito. In casi di nullità assoluta o insanabile dell'atto che ha retto il titolo detentivo (es. udienza celebrata senza avviso), l'annullamento può comportare effetti più incisivi compresa la comunicazione al Procuratore Generale per la cessazione dell'ordine di esecuzione.
  • La proposizione del ricorso in Cassazione non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine di carcerazione: chi intenda ottenere la sospensione o la scarcerazione deve dimostrare l'inefficacia/inesistenza del titolo esecutivo o ottenere provvedimenti cautelari espressi.

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