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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7134/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto accertato. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, evidenziando la carenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del reato presupposto e dell'elemento soggettivo richiesti dall'art. 648-bis c.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e la contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione per la mancata o errata individuazione del reato presupposto e per l'insufficiente prova dell'elemento soggettivo (dolo). Si eccepiva che la Corte territoriale aveva ritenuto la provenienza delittuosa del denaro (€770.000) e la consapevolezza dell'imputato in via meramente ipotetica e astratta, basandosi sulla sola inattendibilità della versione dell'imputato e sull'assenza di chiarimenti su chi avesse consegnato il denaro, senza individuare concretamente il reato presupposto o fornire elementi fattuali tali da collegare la somma a specifiche fattispecie (gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n.74/2000 erano richiamati in modo generico e incompatibile fra loro). Inoltre si rilevava carenza di accertamenti su rapporti commerciali pregressi e una motivazione tautologica circa la non riferibilità dei reati tributari all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte ha rilevato che non sono stati dimostrati gli elementi strutturali del reato: manca l'individuazione concreta di un delitto presupposto e la prova del dolo (consapevolezza della provenienza illecita). Il mero possesso di ingenti somme non è di per sé idoneo a integrare il riciclaggio senza ulteriori elementi probatori.

  • art. 56 cod. pen. (concorso di persone)

    Richiamato nella sentenza di merito quale norma richiamata nella qualificazione, ma la Cassazione ha censurato la sentenza per non aver chiarito la partecipazione o la responsabilità in capo a soggetti specifici in relazione ai reati presupposto.

  • artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000 (illeciti tributari)

    artt. 2, 3, 4 d.lgs. 74/2000

    La Corte territoriale aveva indicato, in via ipotetica e alternativa, delitti tributari come possibili reati presupposto. La Cassazione ha ritenuto tale riferimento generico, incompatibile e non sufficiente a individuare la provenienza delittuosa del denaro, poiché mancava ogni specificazione dell'oggetto e del soggetto dell'ipotetico reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione nel ricorso)

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma; la Cassazione ha quindi valutato il motivo formale esposto nei limiti ammessi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (trattazione con contraddittorio scritto)

    art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020

    Il procedimento di Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto in applicazione della norma citata; non incide sul merito della censura ma sul rito adottato.

Massime di principio

  • La mera detenzione di ingenti somme di denaro non è di per sé sufficiente a integrare il reato di riciclaggio: è necessario identificare concretamente un reato presupposto da cui derivi il profitto e produrre elementi che colleghino la somma a quella fattispecie.
  • Quando l'accusa indica più ipotesi alternative di reato presupposto (soprattutto se incompatibili tra loro) senza specificarne alcuna, la motivazione risulta carente: le ipotesi devono essere precise e fondate su elementi concreti.
  • Per integrare l'elemento soggettivo del riciclaggio (dolo), occorre dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita dei beni; non è sufficiente dedurla automaticamente dall'inattendibilità della versione dell'imputato.
  • La valutazione indiziaria deve essere coerente e non tautologica: se si esclude per un profilo la riconducibilità del reato presupposto all'imputato, bisogna motivare perché gli stessi elementi non possano invece far presumere la sua responsabilità in via presuntiva.
  • Devono essere effettuate adeguate indagini e accertamenti (es. rapporti commerciali pregressi, contatti, flussi finanziari) per collegare fondi ingenti a specifiche attività illecite; l'omissione di tali controlli può giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • In presenza di contestazioni complesse è preferibile che la Corte di merito individui con precisione la tipologia del reato-presupposto e i fatti concreti che giustificano la ritenuta provenienza illecita, evitando argomentazioni meramente ipotetiche o generiche.

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