Cassazione Penale, Sentenza n. 35484/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca della confisca di prevenzione irrevocabile disposta a suo carico (beni intestati alla moglie) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019: il ricorrente ha sostenuto che, dopo l'interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 si applica solo se i reati commessi hanno effettivamente prodotto profitti che costituiscono l'unico reddito o una componente significativa dello stesso, con correlazione temporale agli acquisti; ha allegato documentazione (compresa consulenza contabile) e circostanze di entrate lecite familiari per dimostrare che i beni derivavano da risorse lecite e non dai profitti illeciti.
La decisione
Ricorso dichiarato infondato. La Corte ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva rigettato la richiesta di revoca in quanto il decreto di confisca, divenuto irrevocabile, risultava fondato in modo autonomo e autosufficiente sull'iscrizione del proposto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 (persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui le indicazioni interpretative fornite dalla Corte costituzionale (e recepite dalla giurisprudenza di legittimità) non possono demolire provvedimenti di confisca ormai definitivi, salvo che il titolo residuo non sia autonomo e sufficiente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)
lett. b) relativa a "coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
La Corte ha richiamato la necessità di una lettura "tassativizzante" della lett. b): occorrono delitti (non meri illeciti), abitualità delle condotte nel tempo e prova che le attività delittuose siano state produttive di profitti illeciti effettivi; tuttavia, se la confisca è divenuta definitiva e si fonda anche su una valutazione autonoma di lett. b), la successiva interpretazione costituzionale non obbliga a revocarla.
Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019
non riportata integralmente nel testo
Ha imposto un'interpretazione costituzionalmente orientata e più restrittiva dell'art. 1 (in particolare della lett. a) e, per l'approccio, ha indicato criteri di "tassativizzazione" anche per la lett. b); le sue indicazioni sono vincolanti per i procedimenti pendenti ma non hanno efficacia demolitoria sui provvedimenti definitivi salvo che questi non possano reggersi su un titolo residuo autonomo.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sent. a Sezioni unite n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino) e altri precedenti di Sezioni Unite
non riportata integralmente
Hanno stabilito che le interpretazioni costituzionalmente conformi hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non rimettono in discussione il giudicato sui provvedimenti di confisca ormai definitivi; inoltre, se la confisca poggia su un "doppio titolo" (lett. a) e lett. b)), il giudice della revocazione deve verificare se il titolo fondato sulla lett. b) sia autonomo e autosufficiente; se sì, la confisca non può essere revocata.
Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020 (Terenzio)
non riportata integralmente
Ribadisce il principio che le sentenze della Corte costituzionale che forniscono indicazioni interpretative non consentono di revocare provvedimenti definitivi, potendo solo indirizzare l'interpretazione nei procedimenti pendenti.
richiamato per le spese processuali
Norma processuale applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte costituzionale che riformula l'interpretazione di una norma non ha effetto "demolitorio" automatico sui provvedimenti di confisca ormai divenuti irrevocabili: tali provvedimenti restano validi salvo che il fondamento residuo non sia autonomo e sufficiente.
- Se la confisca è stata disposta su "doppio titolo" (es. lett. a) e lett. b) dell'art. 1), il giudice della revoca valuta se la base non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità sia autonoma e autosufficiente; se lo è, la confisca rimane.
- Per l'applicazione della lett. b) ("vivere con i proventi di attività delittuose") servono elementi concreti e retrospettivi: reati qualificabili come delitti, ripetuti/abituali nel tempo, produttivi di profitti effettivi e significativi rispetto al valore dei beni confiscati e, quando invocato, correlazione temporale tra profitti illeciti e acquisto dei cespiti.
- In sede di revocazione non si riapre liberamente la valutazione probatoria già esaminata e deciso in sede di primo giudizio se il provvedimento di confisca è divenuto definitivo; il giudice della revoca controlla l'autonomia e la sufficienza del titolo residuo, non rifà integralmente il giudizio di merito.
- Le allegazioni di possesso di risorse lecite (es. redditi del coniuge, indennità di esproprio, donazioni) possono contrastare la tesi della provenienza illecita dei beni, ma il giudice valuta la congruità, la documentazione e la correlazione temporale con gli acquisti; se la motivazione originaria è solida, tali allegazioni potrebbero non essere sufficienti a ottenere la revoca.
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