Cassazione Civile, Ordinanza n. 20432/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una società il pagamento di contributi omessi con riferimento a 61 lavoratori. Secondo l'ente, tali contributi erano dovuti sulla indennità sostitutiva del preavviso che sarebbe spettata ai lavoratori al momento del licenziamento, nonostante in sede di verbale di conciliazione essi avessero rinunciato al preavviso e alla relativa indennità. La Corte d'appello aveva invece accolto l'opposizione della società, ritenendo che la rinuncia genuina dei lavoratori escludesse l'obbligo contributivo. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. n. 153/1969, dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989 e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che l'obbligazione contributiva ha natura legale e non può essere incisa da patti o rinunce successivi del lavoratore; inoltre l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso discende dalla sua natura retributiva e matura quando il licenziamento senza preavviso diviene efficace.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla società resistente e ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'obbligazione contributiva previdenziale, essendo obbligazione pubblica ex lege, non può essere modificata dalla volontà negoziale delle parti; parimenti, la rinuncia del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso non incide sul diritto dell'ente alla contribuzione, già maturata se al momento del recesso il preavviso o la relativa indennità erano dovuti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla base imponibile/contribuzione; la sua applicazione non è esclusa da rinunce o accordi negoziali del lavoratore se il credito contributivo è già maturato.
art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989
Richiamato quale fondamento dell'obbligo contributivo; la contribuzione segue la retribuzione dovuta o comunque spettante, indipendentemente da pattuizioni abdicative successive.
La disciplina del preavviso rileva per verificare se, al momento del recesso, il lavoratore avesse diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva; la rinuncia successiva non esclude la maturazione dell'obbligo contributivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per dare atto della decisione in camera di consiglio e del deposito dell'ordinanza entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L'obbligazione contributiva previdenziale ha natura pubblicistica e nasce ex lege: non può essere neutralizzata o modificata da accordi privati, rinunce o pattuizioni intercorse tra datore di lavoro e lavoratore.
- Quando un emolumento ha natura retributiva ed è già maturato secondo la disciplina sostanziale applicabile, la successiva rinuncia del lavoratore al relativo credito non incide sul diritto dell'ente previdenziale a pretenderne la contribuzione.
- Per stabilire se contributi e indennità sostitutiva del preavviso siano dovuti, il giudice deve accertare se, al momento in cui il licenziamento è stato comunicato ed è divenuto efficace, al lavoratore spettasse il preavviso o l'indennità sostitutiva; non è sufficiente valorizzare soltanto la volontà abdicativa espressa in seguito.
- In materia di contribuzione previdenziale, la qualificazione dell'emolumento e il momento di maturazione dell'obbligo contributivo prevalgono sulla ricostruzione negoziale successiva tra le parti del rapporto di lavoro.
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