Cassazione Penale, Sentenza n. 26230/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna del 20/07/2017 (definitiva 12/03/2021) che aveva condannato Conti a 3 anni per intestazione fittizia di beni e vizio di agevolazione al clan dei Casalesi, per avere fittiziamente assunto la titolarità di quote della Bingo Boys S.r.l. per eludere misure patrimoniali e agevolare il reinvestimento/riciclaggio. Si deduceva: (i) contrasto tra il giudicato di condanna e sentenze intervenute su posizioni di altri soci (Corte d'appello di Napoli n.3886/11 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.95/21); (ii) esistenza di "prove nuove" e dichiarazioni di collaboratori/coimputati e atti sopravvenuti (es. ordinanza di semilibertà di Mazzei) idonee a scalfire il quadro probatorio; (iii) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione dello stato della procedura di revisione e impedimento a depositare integrazioni; (iv) censure sulla forma (numerazione delle prove) e genericità di alcuni motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Motivi principali: (1) nessuna lesione del diritto di difesa: la mancata comunicazione dello stato del procedimento non ha impedito il deposito di memorie e la Corte di appello poteva decidere de plano l'inammissibilità; l'ordinanza di semilibertà per Mazzei è irrilevante ai fini della revisione. (2) nessun contrasto di giudicati rilevante ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.: le sentenze richiamate riguardavano fatti/posizioni non sovrapponibili e/o risultano influenzate da riti diversi e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove; non è emersa un'oggettiva incompatibilità dei fatti storici. (3) le cosiddette "prove nuove" sono state ritenute inidonee a soddisfare il requisito della decisività richiesto per la revisione: non possono fondare la revisione atti dichiarativi destinati solo a rimettere in discussione valutazioni già compiute; la Corte territoriale ha correttamente effettuato la delibazione preliminare della consistenza dimostrativa delle nuove prove (art. 634 c.p.p.) e la sua motivazione è congrua e non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. d))
Disciplina i casi di revisione del giudicato penale: lett. a) richiede l'inconciliabilità oggettiva tra fatti storici valutati nelle sentenze; lett. d) riguarda l'esistenza di nuove prove decisive. La Corte conferma che il mero contrasto di valutazioni o il diverso rito non costituiscono automatica inconciliabilità; le nuove prove devono essere estranee e decisiva rispetto al materiale già valutato.
Attribuisce alla Corte d'appello il compito di una delibazione preliminare sull'ammissibilità del giudizio di revisione; la Corte può ritenere le nuove prove non decisive già in sede di ammissibilità.
art. 81, comma secondo e art. 110 cod. pen.; art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Norme sostanziali richiamate nell'imputazione: concorso di persone in reato (art. 110), regole sulla pena (art. 81) e la fattispecie specifica di intestazione fittizia di beni con collegamento a finalità di agevolazione di associazioni di tipo mafioso (art. 12-quinquies del d.l. 306/1992). La sentenza impugnata ha ritenuto provata la condotta di intestazione fittizia con le aggravanti contestate.
Massime di principio
- La revisione è rimedio eccezionale: occorrono prove nuove ed estranee tali da essere decisive rispetto al giudicato; non basta una diversa valutazione delle stesse dichiarazioni già emerse nel processo.
- Il contrasto tra giudicati non è automaticamente configurabile quando esistono sentenze divergenti su fatti connessi: va dimostrata un'oggettiva incompatibilità dei fatti storici, non un semplice dissenso valutativo o effetti del diverso rito processuale.
- La Corte d'appello può procedere de plano alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di revisione quando l'inammissibilità risulti manifesta; la mancata comunicazione dello stato della procedura non comporta per sé la violazione del diritto di difesa senza concreto pregiudizio.
- Dichiarazioni di terzi o collaboratori già acquisite in altri procedimenti possono essere considerate non "nuova prova" se servono solo a rimettere in discussione valutazioni già compiute; per la revisione serve materiale nuovo e decisivo che non fosse disponibile o valutato nel processo originario.
- Vizi formali minori (es. numerazione delle prove) non sono di per sé causa di annullamento se il contenuto delle prove è individuabile e la valutazione di ammissibilità è congruamente motivata.
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