Cassazione Penale, Sentenza n. 6272/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2021 con cui la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in sede esecutiva, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Pastore con sentenza del 03/04/2019. La revoca era motivata dall'esistenza di una precedente condanna irrevocabile (14/06/2018) che, cumulata con la successiva, avrebbe fatto superare i limiti di cui all'art. 163 c.p. e costituiva causa ostativa alla sospensione (pena precedente pari a 2 anni e 1 mese e 500 euro di multa). Il ricorrente ha contestato che al momento dell'applicazione della sospensione (03/04/2019) la condanna anteriore era già irrevocabile da oltre 9 mesi (quindi il giudice dell'appello avrebbe concesso la sospensione pur essendo a conoscenza della causa ostativa) e ha inoltre dedotto che la sospensione era stata concessa in forza di un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., argomentando che ciò avrebbe inibito l'intervento del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte di appello non ha effettuato la verifica prescritta dalle Sezioni Unite (sent. n. 37345/2015, Longo) per accertare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. La Corte ha precisato che il carattere negoziato della decisione non impedisce in astratto la revoca in sede esecutiva, ma il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare la conoscenza documentale della causa ostativa. Avendo la Corte di appello omesso tale accertamento, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio e per l'acquisizione/accertamento del fascicolo e la conseguente decisione.
Norme richiamate
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la revoca può essere adottata se sussistono cause ostative alla sospensione (come la cumulabilità delle pene oltre i limiti di legge)
Fissa i limiti di gravità delle pene cumulabili ai fini della concessione della sospensione condizionale; il superamento di tali limiti impedisce la sospensione
Riguarda l'accordo tra le parti (concordato in appello) per l'applicazione della pena; il suo utilizzo non esclude automaticamente il controllo della legittimità del provvedimento in sede esecutiva
Sez. Un. Corte di Cassazione, sent. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione concessa illegittimamente, ma solo dopo aver verificato (acquisendo il fascicolo) se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che ha concesso la sospensione; tale verifica è condizione necessaria per esercitare il potere di revoca
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 43498/2013, Dell'Acqua)
E¿ legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio.
Conferma il principio che il carattere negoziato della decisione (patteggiamento o concordato) non impedisce al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione illegittimamente concessa; prevale l'interesse alla legalità sostanziale della decisione
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena concessa in sede di cognizione può essere revocata in sede esecutiva se esistono cause ostative che rendono illegittima la concessione, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice che ha concesso la sospensione.
- Il carattere negoziato della decisione (accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. o patteggiamento) non impedisce di per sé la revoca in sede esecutiva; l'intervento del giudice dell'esecuzione è possibile per tutelare la legalità sostanziale.
- Prima di revocare la sospensione, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito e verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione: l'assenza di tale verifica rende annullabile la decisione di revoca.
- Se al momento della concessione della sospensione la causa ostativa era già documentalmente presente nel fascicolo, la revoca è legittima; se invece il fascicolo dimostra che la causa non era nota, la revoca può essere illegittima.
- In presenza di cumulabilità di pene che eccede i limiti previsti dall'art. 163 c.p., la sospensione condizionale non è ammissibile: questo è criterio sostanziale da controllare prima di confermare o revocare il beneficio.
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