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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15132/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un avvocato aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento, chiedendo l'ammissione in prededuzione di un credito di 40.000 euro per spese di procedura di concordato preventivo da lui anticipate quale procuratore antistatario, oltre al riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA sui crediti già ammessi. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando che, pur essendo documentata l'esistenza del conto e dell'addebito, la somma risultava prelevata da un conto corrente intestato a una diversa soggettività, e non alla persona fisica dell'avvocato. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava nullità del provvedimento e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse travisato la documentazione e che fosse invece provato che il pagamento fosse avvenuto con provvista riferibile alla società debitrice e che egli avesse anticipato la somma come antistatario dopo essere stato rimesso in termini per il deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Inoltre, ha precisato che la ratio decidendi del decreto impugnato non si fondava su un mero errore di lettura dei documenti, bensì sulla circostanza decisiva dell'alterità soggettiva tra il soggetto che aveva fornito la provvista per il pagamento e quello che pretendeva l'ammissione al passivo come antistatario. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente al difensore di stare in giudizio in proprio, nella vicenda richiamato per qualificare la posizione processuale del ricorrente.

  • art. 98 L.F.

    Regola l'opposizione allo stato passivo; il professionista aveva utilizzato tale rimedio per contestare la mancata ammissione del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; la censura è ammissibile solo nei limiti del travisamento del fatto provato, non per richiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro di validità della motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio tale da incidere sulla decisione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato dal ricorrente come base del motivo di nullità; la Corte ha negato che, nel caso concreto, sussistesse un vizio processuale deducibile in tali termini.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta l'obbligo, in caso di rigetto o inammissibilità, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove documentali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa; la censura è inammissibile se mira al riesame del merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi un vero travisamento del contenuto oggettivo della prova su un fatto controverso e decisivo, non quando si contesti la valutazione delle risultanze probatorie.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto su un difetto di legittimazione sostanziale o su un'alterità soggettiva tra il soggetto che ha sopportato la spesa e quello che pretende il credito, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi.
  • La qualificazione del credito come anticipazione effettuata personalmente dal professionista non può essere accolta quando la documentazione indica che la provvista o l'addebito provengono da un diverso soggetto giuridico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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