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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28499/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente si era opposta al decreto del Pubblico Ministero che aveva negato la restituzione di una minicar Aixam con targa X94Y9D. Il ricorso per cassazione deduce tre motivi: 1) violazione degli artt. 127 e 263 cod. proc. pen. e decisione de plano da parte del Giudice (mancato contraddittorio); 2) censura sulla rilevanza della disciplina dei beni mobili registrati rispetto al principio "possesso vale titolo" e presunta violazione dell'art. 1153 cod. civ. per carenza di motivazione circa la necessità di trascrizione dell'atto; 3) violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rinvio della questione di proprietà al giudice civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza del GIP è viziata da nullità perché il giudice ha deciso de plano senza garantire il contraddittorio richiesto dall'art. 127 cod. proc. pen. e dall'art. 263, comma 5. Per questa nullità la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord - Ufficio del GIP, affinché si proceda nuovamente sull'opposizione rispettando le forme del contraddittorio. I restanti motivi sono stati assorbiti e non decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiede che il provvedimento che decide sull'opposizione alla richiesta di restituzione sia assunto con le garanzie del contraddittorio; la decisione de plano determina nullità ai sensi del comma 5.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    disciplina la procedura di opposizione al decreto di restituzione; il comma 5 implica l'obbligo di contraddittorio quando il giudice decide sull'opposizione, salvo che l'opposizione sia inammissibile.

  • art. 129, comma 9, cod. proc. pen.

    Citato dalla Corte come norma che consente, solo in caso di inammissibilità dell'opposizione, di provvedere senza formalità di procedura; non applicabile nel caso perché l'opposizione era stata ritenuta non inammissibile.

  • art. 1153 cod. civ.

    Invocato dalla difesa in relazione al principio "possesso vale titolo"; la Corte non ha deciso sul merito della questione civile relativa alla titolarità, avendo annullato per nullità procedurale.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come profilo di illegittimità processuale; la Corte ha ritenuto sufficiente il primo motivo basato sull'art. 127 e ha assorbito gli altri profili.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione; la Corte non ha esaminato nel merito per effetto dell'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio al giudice civile se la questione di proprietà richiede accertamento civile; la difesa lamentava il mancato rinvio, ma la Corte ha assorbito tale motivo dopo aver disposto il nuovo esame con pieno contraddittorio.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento a trattazione scritta; segnalata nel fascicolo per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Le opposizioni avverso decreti di restituzione devono essere decise con pieno contraddittorio: il GIP non può decidere de plano quando l'opposizione è manifestamente ammissibile e merita esame nel merito.
  • La decisione del giudice presa de plano in assenza del contraddittorio determina nullità deducibile in cassazione e comporta, di norma, l'annullamento del provvedimento con rinvio o con trasmissione per nuovo esame nelle forme previste.
  • Solo se l'opposizione è inammissibile può il giudice procedere senza le formalità del contraddittorio ai sensi dell'art. 129, comma 9; l'accertamento di inammissibilità deve essere adeguatamente motivato.
  • Se emergono questioni di proprietà che richiedono accertamenti civilistici rilevanti, il giudice penale deve valutare se sia necessario il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 263 comma 3; tuttavia tale valutazione non esonera dal garantire il contraddittorio processuale.
  • In casi che coinvolgono beni mobili registrati o quadricicli, le parti devono preservare e documentare titoli di proprietà e trascrizioni: la valutazione del regime applicabile (possesso come titolo vs trascrizione per beni registrati) può richiedere approfondimento ma va affrontata in un procedimento che rispetti le garanzie processuali.

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