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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42041/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di euro 6.800 che assumeva concessi in prestito, garantiti da sette assegni bancari. L'ingiunto proponeva opposizione sostenendo che non vi fosse alcun mutuo, ma che gli assegni erano stati consegnati a garanzia di somme dovute per un rapporto di lavoro subordinato; chiedeva inoltre l'accertamento di un proprio controcredito e la compensazione. Il tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che, trattandosi di materia di lavoro, l'opposizione dovesse essere proposta con ricorso e che rilevasse il deposito in cancelleria, avvenuto oltre il termine di quaranta giorni. La corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 409, 414, 415, 641 e 645 c.p.c., sostenendo che il procedimento monitorio era stato introdotto dalla controparte davanti al tribunale ordinario per un credito da prestito, sicché l'opposizione andava proposta con citazione e doveva ritenersi tempestiva in quanto notificata entro il termine di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando il creditore sceglie il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio per far valere la propria domanda, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con le medesime forme ordinarie, a prescindere dalle eccezioni dell'opponente, che incidono solo sulla fondatezza o ammissibilità della domanda. Nel caso concreto, poiché l'ingiunzione riguardava un preteso prestito e non un credito da rapporto di lavoro o altra materia soggetta al rito speciale, l'opposizione con citazione era corretta e la sua notifica, avvenuta entro il termine di quaranta giorni, era tempestiva. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    Norma richiamata come base del procedimento monitorio introdotto dalla creditrice.

  • art. 641 c.p.c.

    termine perentorio di quaranta giorni

    Il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo; nel caso concreto la notifica dell'atto di opposizione è stata ritenuta tempestiva perché avvenuta entro il termine.

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione a decreto ingiuntivo

    L'opposizione segue la forma del rito applicabile alla domanda monitoria originaria: se la domanda è stata proposta con rito ordinario, l'opposizione va proposta con citazione.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, l'applicazione del rito del lavoro alla domanda monitoria originaria.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come norma del rito del lavoro, ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato come norma del rito del lavoro, ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo dipende dal rito scelto dal creditore nella domanda monitoria: se la pretesa è stata azionata con rito ordinario, l'opposizione va introdotta con citazione; se la domanda rientra in un rito speciale, l'opposizione segue quel rito e richiede il ricorso.
  • La tempestività dell'opposizione proposta con citazione si valuta, nei casi in cui la citazione sia la forma corretta, in base alla notificazione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non al deposito in cancelleria.
  • Le eventuali contestazioni dell'opponente sulla qualificazione del rapporto dedotto in monitorio non incidono sulla forma dell'opposizione quando la domanda originaria è stata proposta dal creditore secondo un determinato rito; tali contestazioni rilevano piuttosto sul merito della domanda.
  • L'erronea applicazione del rito del lavoro non può essere desunta solo dalle difese dell'opponente, se il credito azionato in monitorio, per come prospettato dal ricorrente originario, non richiedeva quell'assetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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