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Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 333/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere le somme spettanti mediante accredito sulla carta docente alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 333/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025, passata in giudicato. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito la sentenza; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso era inizialmente fondato e che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la sua proposizione. Ha liquidato le spese in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito, per aver proceduto l’Amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza de qua solo nelle more del presente giudizio) e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente.

    Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, valutando la fondatezza iniziale del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, considerata anche la serialità della controversia e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude che le spese siano poste a carico dell’Amministrazione secondo la soccombenza virtuale, quando il ricorso risultava inizialmente fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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