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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21037/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento di 10.000 euro con rimborso mediante cessione del quinto della pensione. Secondo la società finanziaria, il contratto era stato regolarmente concluso tramite intermediario e parte della somma era stata accreditata su un conto cointestato al presunto mutuatario e alla moglie, da cui erano stati effettuati prelievi. Il presunto mutuatario ha poi contestato di aver mai sottoscritto la domanda di finanziamento, sostenendo di essere vittima di una truffa e chiedendo l’accertamento della mancata conclusione del contratto, la liberazione dall’obbligo di restituzione e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d’appello, valorizzando una consulenza tecnica che aveva accertato la falsità delle firme, aveva dichiarato nullo il contratto, aveva escluso che la restituzione fosse dovuta dal presunto mutuatario perché le somme erano state di fatto percepite dalla moglie, e aveva riconosciuto al medesimo un danno morale liquidato equitativamente in 10.000 euro. In cassazione la società finanziaria ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla prova documentale e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e il rilievo attribuito alla consulenza tecnica; 2) violazione degli artt. 1813, 1418 e 2033 c.c., sostenendo che, dichiarata la nullità del contratto, le prestazioni dovessero essere ripetute; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., contestando che la restituzione non fosse stata posta a carico del soggetto formalmente accreditatario; 4) violazione dell’art. 2702 c.c., per avere la corte valorizzato una prova documentale asseritamente tardiva circa l’estraneità dell’ex coniuge; 5) e 6) violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., lamentando che il danno morale fosse stato riconosciuto senza prova del pregiudizio effettivo e senza accertamento, anche incidentale, del reato di truffa imputabile alla società o a un suo agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi quattro motivi. Ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione di merito che aveva valorizzato la consulenza tecnica sulla falsità delle firme e ha ritenuto corretto il principio per cui, nel rapporto restitutorio conseguente alla nullità, l'"accipiens" è chi ha materialmente usufruito della somma, anche se l'erogazione formale è avvenuta in favore di altro soggetto. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, affermando che il danno morale da reato non può essere riconosciuto automaticamente: il giudice civile deve accertare incidenter tantum i presupposti del reato e deve comunque essere provato il concreto pregiudizio risarcibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame sul punto del danno non patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per contestare la prova della falsità delle sottoscrizioni; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una rilettura del merito quando il giudice abbia motivato adeguatamente sulla prova valorizzata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per criticare la valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione quando il giudice di merito ha valutato le risultanze istruttorie con motivazione congrua.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il diverso peso attribuito alle prove; la Corte ribadisce che la scelta di attribuire prevalenza a una prova, se motivata, non integra violazione del precetto.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo restitutorio nel mutuo, una volta dichiarato nullo il contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per affermare la nullità del contratto di finanziamento e la conseguente ripetizione delle prestazioni.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte afferma che l'accipiens, ai fini della ripetizione dell'indebito, è colui che ha materialmente usufruito della somma; quindi la restituzione può gravare sull'effettivo percettore, non solo sul soggetto formalmente indicato nel contratto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base del risarcimento, ma la Corte precisa che il danno non patrimoniale per reato richiede comunque l'accertamento dei presupposti del fatto illecito e del pregiudizio concretamente subito.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno morale è risarcibile solo se derivante da un reato e non in modo automatico; occorre la prova del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio dell'onere della prova: il danneggiato deve provare sia i presupposti del reato rilevante ai fini civilistici sia l'effettivo danno lamentato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo la preferenza accordata a una prova rispetto alle altre.
  • In tema di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità di un contratto di finanziamento, obbligato alla restituzione è l'effettivo accipiens, cioè chi abbia materialmente ricevuto o utilizzato la somma, anche se l'erogazione sia stata formalmente disposta in favore di un diverso soggetto.
  • Il danno non patrimoniale correlato alla commissione di un reato non è in re ipsa: il giudice civile deve accertare, anche incidenter tantum, i presupposti del reato rilevante e deve comunque essere provato il concreto pregiudizio subito dal danneggiato.
  • Il riconoscimento del danno morale non può fondarsi su un'affermazione apodittica di vittima di reato, ma richiede una motivazione che dia conto sia dell'illecito sia del nesso tra illecito e danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveRisarcimento e indennizzo
RamiObbligazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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