Cassazione Civile, Ordinanza n. 34861/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una società subentrata ad una creditrice ammessa al passivo di un fallimento protrattosi per circa 17 anni oltre la durata ritenuta ragionevole. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda sia in sede monocratica sia collegiale, valorizzando da un lato l'asserita estrema complessità della procedura fallimentare, dall'altro la ritenuta irrisorietà della posta in gioco, anche in considerazione delle dimensioni economiche della richiedente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2 L. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Prot. add. e degli artt. 111 e 117 Cost., per avere escluso l'indennizzo per la complessità del fallimento; 2) violazione dell'art. 5-ter L. 89/2001 in relazione agli artt. 101 e 115 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost., per avere ritenuto insussistente il danno per la pretesa irrisoria; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 sulle spese generali dovute all'Avvocatura dello Stato. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi. Ha affermato che, nelle procedure fallimentari complesse, le particolari circostanze che ne accrescono la difficoltà possono incidere sulla durata ragionevole del processo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, estendendola fino a un massimo di sette anni, ma non possono giustificare l'esclusione totale dell'equa riparazione. Ha inoltre precisato che la presunzione relativa di insussistenza del danno per la natura bagatellare della pretesa va applicata coerentemente con la giurisprudenza precedente: il carattere irrisorio della posta in gioco può incidere sulla quantificazione, consentendo di scendere sotto la soglia minima, ma non comporta automaticamente il diniego integrale dell'indennizzo, specie quando la pretesa non sia davvero minima. Il quinto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La complessità della procedura può incidere sulla durata ragionevole da considerare ai fini dell'indennizzo, ma non può fondare il rigetto integrale della domanda.
art. 6 CEDU
È richiamato come parametro convenzionale del diritto all'equa durata del processo e dell'equa riparazione.
art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU
È invocato dalla parte ricorrente tra i parametri di tutela, senza che la Corte svolga su di esso una specifica autonoma elaborazione.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
È richiamato quale parametro di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi convenzionali.
È richiamato nel secondo motivo in relazione agli artt. 101 e 115 c.p.c., ma il testo non sviluppa una autonoma ratio su tale norma.
È richiamato nel secondo motivo in relazione al contraddittorio e alla decisione fondata su elementi istruttori e valutativi.
È richiamato nel secondo motivo, senza una specifica autonoma applicazione nel ragionamento decisorio.
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001
La presunzione relativa di insussistenza del danno per pretesa irrisoria va letta in continuità con la giurisprudenza sulla 'posta in gioco' e non come causa di esclusione totale dell'indennizzo, salvo casi di reale modestia della pretesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato per censurare la motivazione della decisione di merito, ma la Corte accoglie i motivi sostanziali senza una distinta analisi di nullità motivazionale.
È richiamato nel quinto motivo in tema di spese di lite.
È richiamato nel quinto motivo in tema di spese di lite.
È richiamato nel quinto motivo per contestare la liquidazione delle spese generali nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali o fallimentari particolarmente complesse, le circostanze che aumentano la difficoltà del processo rilevano ai fini della determinazione della durata ragionevole e possono giustificare un ampliamento del periodo non indennizzabile, ma non legittimano il rigetto totale della domanda di equa riparazione.
- La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo per la natura bagatellare o irrisoria della pretesa deve essere applicata in modo coerente con la giurisprudenza sull'equa riparazione: essa incide sulla quantificazione del danno e può condurre a liquidare meno della soglia minima, ma non trasforma automaticamente la pretesa in indennizzabile zero.
- La valutazione della 'posta in gioco' va compiuta comparando il valore della pretesa dedotta nel processo presupposto con le condizioni economiche e personali del richiedente, e solo quando la pretesa sia davvero minima può giustificarsi una forte riduzione dell'indennizzo.
- Quando il giudice di merito esclude l'indennizzo facendo leva su ragioni astratte non coerenti con i criteri legali e giurisprudenziali di quantificazione, la decisione è censurabile in cassazione per falsa applicazione della disciplina dell'equa riparazione.
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