Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo a sei mezzi pubblicitari installati presso un distributore di carburanti e autolavaggio: insegne luminose con il nome della società, vetrofanie, un'antenna con la scritta della società e una scritta a terra "LAVAGGIO". La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la scritta "LAVAGGIO" avesse solo funzione di segnalazione di servizio e non pubblicitaria, oltre a contestare il difetto di motivazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 507/1993 per avere la CTR escluso il presupposto impositivo in base alla sola assenza di slogan o di evidente finalità promozionale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'idoneità oggettiva della scritta "LAVAGGIO" a comunicare a una platea indeterminata l'esistenza di un servizio; 3) violazione degli artt. 5 e 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. 507/1993 e della disciplina regionale sulla segnaletica, assumendo che anche gli altri mezzi recanti il nome/logo della società avessero natura pubblicitaria; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli ulteriori cinque mezzi pubblicitari, diversi dalla scritta "LAVAGGIO".
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui il presupposto dell'imposta sulla pubblicità non dipende dall'esistenza di slogan promozionali espliciti, ma dalla capacità del mezzo di diffondere un messaggio pubblicitario a una platea indeterminata; ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato solo la scritta "LAVAGGIO", senza affrontare gli altri mezzi indicati nell'avviso di accertamento, e che ciò integrava un'omessa pronuncia/una motivazione non sufficiente rispetto a una contestazione che riguardava più mezzi con connotazioni differenti.
Norme richiamate
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità va individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari tramite forme visive o acustiche; non occorre una finalità promozionale esplicita, ma è sufficiente l'idoneità del mezzo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari.
art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507/1993
richiamato dalla ricorrente in relazione all'esenzione per avvisi al pubblico; la censura è stata assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
art. 52 dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regione Veneto n. 497 del 18.02.2005
richiamato dalla ricorrente come disciplina regionale sulla segnaletica; la censura è stata assorbita.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della denuncia di omessa pronuncia e del requisito di motivazione della sentenza.
art. 36, commi 2 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
richiamato insieme alle norme processuali sulla sentenza tributaria d'appello.
richiamato quale parametro della motivazione della decisione.
richiamato quale norma sulla contenuto-forma della sentenza e sulla motivazione.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo non richiede slogan, formule promozionali esplicite o un messaggio commercialmente aggressivo: è sufficiente che il mezzo, per contenuto e collocazione, sia idoneo a diffondere verso una platea indeterminata un messaggio riconducibile all'attività o ai servizi dell'impresa.
- La qualificazione di un'insegna o di una scritta come mezzo pubblicitario deve fondarsi sull'idoneità oggettiva della comunicazione a raggiungere un numero indeterminato di destinatari; non basta escludere la finalità promozionale in via astratta senza valutare le caratteristiche concrete del mezzo.
- Quando l'avviso di accertamento riguarda più mezzi pubblicitari distinti, il giudice deve esaminare e decidere su ciascuno di essi, se avente autonoma rilevanza, senza limitarsi a un solo elemento contestato; in difetto può configurarsi omessa pronuncia o motivazione apparente/incompleta.
- Se il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente su un solo mezzo tra quelli oggetto dell'atto impositivo, senza verificare gli altri mezzi autonomamente contestati o non contestati nel merito, la pronuncia è censurabile per difetto di esame della domanda o del motivo di appello.
- L'assenza di una risposta motivata sui distinti profili di impugnazione relativi a diversi mezzi pubblicitari impedisce di considerare integralmente definita la controversia e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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