Cassazione Penale, Ordinanza n. 29004/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina un ricorso proposto congiuntamente da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado. Uno degli imputati era stato condannato per furto aggravato e l'altra per utilizzo abusivo di carta di credito; la decisione impugnata aveva inoltre applicato l'aggravante del furto commesso in ufficio pubblico, in quanto il fatto era avvenuto in ospedale, e aveva mantenuto il trattamento sanzionatorio con giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche. I ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'individuazione e valutazione delle prove indiziarie, nonché sulla ritenuta aggravante; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche per entrambi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, osserva che la censura sulla valutazione della prova indiziaria, formulata come violazione di legge, è inammissibile perché attiene in realtà al governo delle regole di valutazione della prova e sollecita una non consentita rilettura del compendio probatorio; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta non manifestamente illogica e gli indizi sono stati valutati unitariamente, secondo il corretto metodo di valutazione della prova indiziaria. Quanto alla doglianza sull'aggravante, la Corte la ritiene aspecifica e solo apparente, perché costruita sull'aggravante della pubblica fede mentre la sentenza impugnata aveva applicato quella relativa alle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, essendo il fatto avvenuto in ospedale. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e circostanze aggravanti è valutazione discrezionale di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica; la motivazione della Corte d'appello è ritenuta congrua. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'aggravante rilevante è quella del furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; nel caso concreto era contestata e motivata in relazione a un fatto avvenuto in ospedale.
le regole di valutazione della prova indiziaria non possono essere denunciate come violazione di legge processuale se la loro inosservanza non integra una specifica causa di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è direttamente denunciabile come violazione di legge processuale nei termini prospettati dal ricorrente, salvo i casi in cui la relativa inosservanza determini invalidità rilevante.
la lett. b) riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale; la lett. c) consente di dedurre violazioni di norme processuali solo se producono una specifica invalidità, evitando l'elusione del limite di deducibilità tramite la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione della prova indiziaria in una deduzione di violazione di legge processuale, quando si mira in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
- La prova indiziaria deve essere valutata prima nei suoi singoli elementi, verificandone la certezza e la valenza dimostrativa, e poi complessivamente, per stabilire se l'insieme consenta un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
- È legittima la motivazione che esamini gli indizi in modo unitario e non atomistico; non è richiesto che ogni ipotesi alternativa sia astrattamente impossibile, ma che sia priva di concreto riscontro processuale e irrazionale rispetto al complesso degli elementi acquisiti.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello integra motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- Il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica, arbitraria o priva di motivazione.
- L'erronea impostazione del motivo rispetto all'aggravante concretamente contestata comporta aspecificità della doglianza, quando il ricorrente si confronti con una circostanza diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
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