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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37950/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore aeroportuale)

La controversia

La controversia nasce da richieste di alcune società che svolgevano servizi di assistenza nel settore della spedizione merci e delle operazioni doganali, le quali hanno chiesto di accertare che il gestore aeroportuale avesse applicato, per la subconcessione di spazi ad uso ufficio negli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe superiori a quelle previste da un provvedimento dell’ENAC, con conseguente condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza. Il gestore ha sostenuto che il parametro tariffario invocato riguardasse solo l’handling aeroportuale e non l’attività svolta dalle attrici, contestando inoltre la prova dell’abuso di posizione dominante, la qualificazione giuridica della responsabilità, la decorrenza della prescrizione e l’applicabilità della normativa sull’handling. Le attrici, nel ricorso incidentale, hanno invece censurato la qualificazione extracontrattuale della responsabilità e l’applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo che il rapporto fosse contrattuale o comunque che operassero termini più lunghi e decorrenze diverse. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ad alcune parti per intervenuta rinuncia reciproca, ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso principale salvo l’ottavo, ha accolto quest’ultimo sul punto decisivo dell’erronea applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. rispetto alla nota ENAC, ha dichiarato inammissibili quasi tutti i motivi del ricorso incidentale e ha respinto il resto; la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

Il processo è stato dichiarato estinto nei rapporti tra il gestore aeroportuale e due società per intervenute rinunce/accettazioni; il ricorso principale è stato respinto in tutte le censure salvo l’ottava, ritenuta fondata perché la Corte d’appello aveva attribuito alla nota ENAC del 2.10.2007 efficacia cogente e sostitutiva ex artt. 1339 e 1419 c.c. senza un adeguato fondamento normativo. I motivi del ricorso incidentale sono stati in gran parte dichiarati inammissibili; il settimo è stato ritenuto infondato. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione dei corrispettivi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi denunciati richiede la corretta sussunzione del motivo; molte censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, non la violazione di legge in senso proprio.

  • art. 374 c.p.c.

    La sezione semplice può decidere sulla questione di giurisdizione quando la stessa sia già stata affrontata dalle Sezioni Unite in altro giudizio e quando la preclusione processuale renda superfluo ulteriore scrutinio.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta quando la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile; non è deducibile un vizio di motivazione solo perché il giudice non segue la tesi della parte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice valuta come prova legale elementi che non lo sono, o ignora il valore legale di una prova; non quando si contesta semplicemente la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice ne altera la ripartizione tra le parti; non quando la doglianza riguarda l’apprezzamento dell’esito probatorio.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana per illecito antitrust richiede, in astratto, anche il profilo soggettivo; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata sulla contestazione del fatto e sulla diversa qualificazione della fattispecie.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto

    L’inserzione automatica di clausole o prezzi nel contratto è possibile solo se il parametro sia imposto dalla legge o da atto avente valore di legge in senso sostanziale o richiamato con rinvio integrativo; non basta un potere di vigilanza o un’indicazione amministrativa non cogente.

  • art. 1419 c.c.

    La sostituzione della clausola nulla con quella eterointegrata presuppone una nullità parziale della pattuizione difforme; non è legittima quando manca un vero precetto imperativo sostitutivo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato, e nelle azioni risarcitorie antitrust dal momento in cui il danneggiato sia ragionevolmente consapevole dell’illecito e del danno ingiusto.

  • art. 2947 c.c.

    L’azione risarcitoria per illecito antitrust è stata ricondotta alla responsabilità extracontrattuale, con applicazione del termine quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dalle parti a sostegno della tesi della prescrizione decennale, ma non accolto poiché la fattispecie è stata ricondotta all’illecito aquiliano.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato per sostenere l’azione di ripetizione dell’indebito e la prescrizione decennale, ma la Corte ha mantenuto la qualificazione aquiliana della pretesa restitutoria collegata all’illecito antitrust.

  • art. 102 TFUE

    Richiamato per l’illecito antitrust e per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte non ha ravvisato un dubbio di compatibilità idoneo a imporre il rinvio alla Corte di giustizia.

  • art. 16 direttiva 96/67/CE

    La direttiva impone criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori per l’accesso agli impianti aeroportuali e per i corrispettivi, ma non attribuisce automaticamente a ENAC un potere di imporre tariffe vincolanti ai sensi dell’art. 1339 c.c.

  • art. 10 d.lgs. n. 18 del 1999

    La norma attribuisce a ENAC un potere di vigilanza sulle condizioni di accesso e sui corrispettivi, non un potere di fissazione cogente e sostitutiva delle tariffe nei rapporti contrattuali privati.

  • art. 13 d.lgs. n. 18 del 1999

    Richiamato nel contesto dell’illecito e dell’assetto regolatorio del settore, ma non decisivo per fondare l’inserzione automatica del corrispettivo nel contratto.

  • art. 287 c.p.c.

    Gli asseriti errori di calcolo non sono censurabili con ricorso per cassazione ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L’inserzione automatica di prezzi o clausole nel contratto ex art. 1339 c.c. presuppone un precetto realmente cogente, posto dalla legge o da una fonte ad essa equiparata; non è sufficiente un atto amministrativo che esprima solo indirizzi, vigilanza o raccomandazioni.
  • Il potere di vigilanza di un’autorità amministrativa su un settore regolato non equivale, di per sé, al potere di imporre tariffe sostitutive dei patti privati con effetto di nullità parziale delle clausole difformi.
  • Nelle cause risarcitorie da illecito antitrust, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia o possa ragionevolmente avere conoscenza dell’illecito e della sua dannosità, non necessariamente dal momento dell’atto illecito o dalla cessazione del rapporto contrattuale.
  • L’illecito antitrust, anche se si manifesta attraverso un contratto con corrispettivo alterato, resta in linea di principio un illecito extracontrattuale; ciò comporta l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando mira solo a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito e non la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti.
  • La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno o disconosce quella di prove legali; non è un veicolo per rivalutare il merito.
  • L’apprezzamento del valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM può avere elevata attitudine dimostrativa nel giudizio civile follow on, ma resta comunque soggetto alla verifica di pertinenza rispetto alla fattispecie concreta decisa.
  • La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente tra primo e secondo grado; non è sufficiente denunciare che la Corte d’appello abbia richiamato la motivazione del tribunale.
  • Gli errori meramente materiali o di calcolo non vanno dedotti come motivo di ricorso per cassazione, ma tramite il rimedio di correzione degli errori materiali.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoResponsabilità della PAImpugnazioniGiurisdizione
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàPrescrizioneNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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