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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28274/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per furto aggravato e contestata recidiva, ai sensi degli artt. 624, 625, n. 7), e 99, comma 4, c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che la bicicletta sottratta non fosse in tale condizione. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che l'erroneo richiamo alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. avesse inciso sulla valutazione di meritevolezza del beneficio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in base alla giurisprudenza che considera integrata l'aggravante quando venga rubata una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, esposta per necessità alla pubblica fede durante una sosta momentanea. Il secondo motivo è stato dichiarato non scrutinabile in sede di legittimità perché dedotto in modo del tutto generico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la sottrazione di una bicicletta lasciata momentaneamente sulla pubblica via integra l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede; il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., è stato giudicato generico e quindi non esaminabile nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, confermata in relazione alla condotta contestata

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    l'aggravante ricorre quando la cosa sottratta sia esposta alla pubblica fede; nel caso di bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, l'esposizione può derivare da necessità e sosta momentanea

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato ai fini della recidiva e contestato dal ricorrente come presupposto dell'esclusione della particolare tenuità del fatto

  • art. 131-bis c.p.

    la doglianza sulla sua mancata applicazione non è esaminabile se proposta in modo generico in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di furto, l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede può sussistere anche quando il bene sia lasciato sulla pubblica via per una sosta temporanea, se l'esposizione non è frutto di mera consuetudine ma di necessità.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la configurabilità dell'aggravante deve confrontarsi con la giurisprudenza pertinente e con la concreta esposizione del bene alla pubblica fede; in difetto, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato.
  • La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione se formulata in modo generico, senza specifica confutazione della motivazione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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