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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36857/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a una procedura di espropriazione immobiliare. Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione della vendita; il Tribunale di Brescia, decidendo in unico grado, aveva annullato tale ordinanza. Il soccombente in quel giudizio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sull'art. 586 c.p.c., sostenendo che il potere di sospensione della vendita forzata sarebbe esercitabile solo in presenza di interferenze illegittime o di fattori devianti nella determinazione del prezzo e che il Tribunale non avesse individuato, neppure indiziariamente, simili elementi. Inoltre, censurava la valutazione circa la pubblicità della vendita e la legittimità della successiva gara, lamentando che non vi fosse stata adeguata pubblicità da parte dell'Associazione Notarile Procedure Esecutive e che l'ordine di procedere a nuovo incanto avrebbe presupposto una revoca dell'aggiudicazione. La Corte rileva però che tali doglianze sollecitano un nuovo apprezzamento di fatto e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso i presupposti per la sospensione. Viene anche evidenziato che l'offerta in aumento era tardiva, essendo stata presentata oltre dieci giorni dopo l'aggiudicazione, e che la pubblicità dell'ordinanza di vendita risultava comunque effettuata dalla cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Considera le censure in parte inammissibili perché mirano a ottenere un nuovo esame del fatto e in parte infondate, poiché la decisione del Tribunale è coerente con la funzione dell'art. 586 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: la sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione è giustificabile solo in presenza di specifici fattori perturbatori o illegittime interferenze nel procedimento di liquidazione, non già per il solo basso prezzo rispetto al valore originario o per l'andamento del mercato immobiliare. La Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto, inoltre, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto; potere esercitabile in presenza di specifici fattori perturbatori

    La sospensione post-aggiudicazione è eccezionale e richiede presupposti rigorosi: fatti nuovi sopravvenuti, interferenze illecite nel procedimento, dolo nella stima scoperto dopo l'aggiudicazione o fatti noti solo a una parte e non conoscibili prima dagli altri partecipanti.

  • art. 576 c.p.c.

    pubblicità dell'ordinanza di vendita

    La regolarità del procedimento di vendita va valutata con riferimento alla pubblicità effettuata dalla cancelleria; la mancata diffusione secondo una prassi interna non incide, di per sé, sulla regolarità formale della vendita.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione è potere eccezionale e non può essere esercitato sulla sola base della sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore stimato originario, se la procedura si è svolta regolarmente.
  • Per fondare la sospensione ex art. 586 c.p.c. occorrono elementi specifici e perturbatori del procedimento esecutivo, come interferenze illecite, dolo nella stima o fatti sopravvenuti non conoscibili prima dagli altri interessati.
  • In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del fatto quando la censura si limita a contestare l'apprezzamento del giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione di irregolarità nella pubblicità della vendita è infondata se la pubblicità prescritta dalla legge risulta comunque eseguita dall'ufficio competente; eventuali prassi interne non incidono sulla validità formale della procedura.
  • Una offerta in aumento successiva al termine rilevante non è idonea a giustificare la riapertura della gara o a incidere sull'efficacia dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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