Cassazione Civile, Ordinanza n. 01762/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della proprietaria, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva accolto l’usucapione in favore dei convenuti. Il ricorso incidentale condizionato dei convenuti è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione avente ad oggetto uno stacco di terreno facente parte di un fondo pervenuto alla ricorrente per divisione ereditaria. I convenuti avevano contrastato la rivendica e, in via riconvenzionale, avevano dedotto di aver acquistato il bene per usucapione, assumendo una lunga signoria di fatto sul terreno tramite la loro linea familiare. Il Tribunale aveva accolto la rivendica, ritenendo che un atto di permuta del 1968 avesse effetti solo obbligatori e che il successivo atto di compravendita del 1970 avesse trasferito il bene alla rivendicante. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, accogliendo l’usucapione dei convenuti e ritenendo utilizzabili prove testimoniali provenienti da altri giudizi, oltre a valorizzare plurimi indici del possesso uti dominus. In cassazione la proprietaria ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova testimoniale, contestando l’utilizzo di deposizioni acquisite in altri processi e la loro idoneità a fondare l’usucapione; 2) violazione delle norme sul possesso e sull’usucapione, sostenendo che la mera coltivazione del fondo non basti a provare il possesso utile e che mancasse un atto inequivoco di interversione della detenzione in possesso; 3) violazione delle regole sulle spese, per mancata compensazione e per errata individuazione dello scaglione; 4) nullità della motivazione per asserita contraddizione circa l’individuazione dell’area usucapita rispetto a quella catastalmente individuata. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo a loro volta che la Corte territoriale avesse errato nel riconoscere la legittimazione attiva della rivendicante e nel ritenere non necessaria la prova rigorosa del titolo di proprietà, nonché nell’interpretare il contratto del 3 luglio 1968 come avente effetti obbligatori e non reali. La Corte di cassazione ha rigettato sia le eccezioni preliminari sulla procura sia tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto legittimo che il giudice del merito fondi il proprio convincimento su prove formate in altri giudizi, purché ritualmente acquisite al processo e sottoposte al contraddittorio. Ha poi confermato che l’usucapione non è stata affermata sulla sola coltivazione del terreno, ma su una pluralità di elementi univoci, tra cui la stipulazione di contratti di affitto e comodato, la presenza di terzi che lavoravano il fondo per conto dei convenuti, la considerazione pubblica del bene come di proprietà dei medesimi, il disinteresse della rivendicante e il suo mancato attivarsi nonostante la vicinanza al luogo. Ha inoltre escluso sia il vizio sulle spese, sia la sussistenza di una motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto infondato il censurare l’uso di prove acquisite in altri giudizi quando esse siano ritualmente introdotte e sottoposte al contraddittorio
richiamato nel motivo sulla valutazione della prova; la Corte ha confermato la possibilità di fondare il convincimento su un complesso di elementi probatori gravi, precisi e concordanti
richiamato in relazione all’usucapione; la Corte ha confermato l’accertamento di fatto del possesso utile per il maturare dell’usucapione
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il giudice può utilizzare risultati probatori acquisiti ritualmente da altri giudizi
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non fosse censurabile nei limiti prospettati
richiamato nel ricorso incidentale in tema di rivendicazione; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui l’azione fosse improponibile o che mancasse la legittimazione attiva
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la prova della proprietà in capo alla rivendicante; la doglianza è stata respinta
richiamato nel motivo sull’usucapione; la Corte ha affermato che il possesso non si identifica con la sola coltivazione del fondo, ma con una signoria di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà
richiamato per la distinzione tra detenzione e possesso; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché il passaggio a possesso era stato desunto da elementi fattuali ulteriori e da un mutamento del rapporto con la cosa
richiamato nel motivo sull’usucapione; la Corte ha confermato l’accertamento del possesso utile compiuto dal giudice di merito
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione secondo soccombenza
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha escluso i presupposti per la compensazione, anche parziale, in presenza di soccombenza totale
richiamato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte ha escluso l’esistenza di una motivazione apparente o di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge, ma tutte le censure sono state ritenute infondate
richiamato per il preteso vizio di motivazione; la Corte ha escluso l’anomalia motivazionale
richiamato in relazione all’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato la statuizione sull’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ricorrendone i presupposti processuali
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come norma introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato
richiamato per l’interpretazione sistematica della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
citato nella prospettazione del ricorso, ma non accolto come parametro decisivo della censura
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione del contratto del 1968
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’effetto reale del contratto di permuta
richiamato nel ricorso incidentale come canone ermeneutico del contratto
richiamato nel ricorso incidentale come canone ermeneutico del contratto
richiamato nel ricorso incidentale come canone ermeneutico del contratto
richiamato nel ricorso incidentale in tema di permuta
richiamato nel ricorso incidentale in tema di vendita di cosa altrui
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è consentito il controllo sulla valutazione delle prove solo nei limiti del vizio di legge o dell’anomalia motivazionale, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su prove raccolte in altro processo, purché la relativa documentazione sia ritualmente acquisita al giudizio e posta in contraddittorio tra le parti.
- L’usucapione non può essere desunta dalla sola coltivazione del fondo, poiché tale attività è compatibile anche con una detenzione qualificata o con la mera tolleranza del proprietario; occorre invece un insieme di elementi idonei a mostrare una signoria di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.
- Il mutamento della detenzione in possesso richiede un accertamento fattuale rigoroso, ma una volta che il giudice di merito abbia individuato una relazione con la cosa non più dipendente dal titolo originario, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non anche quando sia semplicemente non condivisibile o ritenuta insufficiente dalla parte soccombente.
- Nella rivendicazione, la parte attrice deve provare la proprietà, ma il rigore dell’onere probatorio può risultare in concreto attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, direttamente o indirettamente, la pregressa titolarità del bene in capo all’attore o al suo dante causa.
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