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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41860/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna per furto (tentato e consumato). Denunzia: (1) nullità/violazione per irregolare composizione del collegio e mancata imparzialità dei giudici; (2) mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, con censura della valorizzazione dell'elezione di domicilio effettuata il 2/10/2015 (nomina di difensore domiciliatario che, secondo il ricorrente, riguardava fatti diversi e non poteva essere estesa al procedimento per furto), della successiva espulsione dall'Italia e della mancanza di contatti tra imputato e difensore; (3) omissione da parte dei giudici di accertare la conoscenza del processo e notifiche non regolari nel luogo di detenzione; (4) questione di legittimità costituzionale (sollevata solo in punto) rispetto al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha rilevato che non esiste obbligo che il medesimo collegio decida sia sulle misure che sul merito e che i presunti vizi di composizione dovevano essere tempestivamente dedotti mediante ricusazione (art. 37), non costituendo motivo di nullità in sede di gravame. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale ha dato motivazione logica e congrua: la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio presso il difensore, unite ad elementi concreti (ricezione dell'avviso di conclusione indagini presso il domicilio eletto quando l'imputato era libero, perdurante incarico fiduciario, mancati contatti e negligenza nell'attivarsi per reperire il difensore), giustificano la celebrazione del processo in assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; le notifiche effettuate non nel luogo di detenzione costituiscono nullità a regime intermedio sanabile e non hanno impedito la legittima prosecuzione. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile e non argomentato il dubbio costituzionale. Conseguenza: rigetto dell'istanza di rescissione e conferma dell'operato della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la celebrazione del processo in assenza: l'elezione di domicilio o la nomina di difensore possono costituire indice di effettiva conoscenza del processo; tuttavia il giudice deve valutare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e se la mancata conoscenza sia incolpevole. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la nomina fiduciaria e le circostanze dimostravano la conoscenza o la colpevole inattenzione dell'imputato.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina composizione e competenze del collegio giudicante; la Corte ha precisato che la violazione della normativa relativa alla composizione non è deducibile come motivo di nullità in sede di gravame ma va perseguita con la ricusazione.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola la ricusazione del giudice: la mancata tempestiva impugnazione/ricusazione rende irrilevanti in sede di gravame gli eventuali vizi di compatibilità o imparzialità del giudice.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle misure sospensive; la Corte ha osservato che non vige obbligo che il collegio che decide sulla sospensione sia lo stesso che decide nel merito.

  • Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui le notifiche all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che le notifiche effettuate altrove danno luogo a nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria (art. 184). La Corte ha applicato questo principio per qualificare le nullità come non assolute e valutare la sanabilità.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (P.G. in proc. Ismail Darwish Mhame) (giurisprudenza)

    Principio che richiede la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore domiciliatario e imputato per ritenere la conoscenza del procedimento; la Corte ha ritenuto applicabile la regola ma ha distinto il caso in presenza di nomina fiduciaria concreta.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma relativa al possesso di documenti d'identità falsi; è richiamata nella ricostruzione fattuale (procedimenti connessi) ma non oggetto di specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • La mera presenza di un difensore domiciliatario o l'elezione di domicilio non determina automaticamente l'incolpevole mancata conoscenza del processo: il giudice valuta l'effettiva instaurazione del rapporto e gli elementi concreti che dimostrino l'assenza di conoscenza.
  • Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere effettuate nel luogo di detenzione; se non lo sono generano una nullità a regime intermedio che può essere sanata, non sempre comportando l'annullamento del procedimento.
  • La composizione irregolare del collegio non costituisce, di per sé, motivo di nullità in sede di gravame: la parte che intende far valere incompatibilità o parziale imparzialità del giudice deve ricorrere tempestivamente alla ricusazione (art. 37).
  • La condotta negligente del difensore o del denunciante (per es. mancata attivazione per reperire il domiciliatario) può essere valutata come colpevole disinteresse dell'imputato e ostare alla rescissione del giudicato per mancata conoscenza.
  • Questioni di legittimità costituzionale enunciate senza adeguata argomentazione non vengono esaminate: le eccezioni costituzionali richiedono sviluppo argomentativo specifico.

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