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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica 2001 relativa a tre veicoli. Il contribuente aveva eccepito la prescrizione del credito; la Regione aveva sostenuto che i termini erano stati interrotti dalla notifica degli avvisi di accertamento e richiamato le proroghe previste dal D.L. n. 269/2003 e dalla L. n. 296/2006. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e dell'appello da parte della CTR, il contribuente ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., una valutazione errata delle prove e una motivazione insufficiente sulla prescrizione. Ha inoltre invocato una diversa sentenza, asseritamente passata in giudicato, che avrebbe dichiarato prescritto il medesimo credito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo relativo alla motivazione è stato dichiarato inammissibile: le decisioni di primo e secondo grado erano fondate sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme) e il ricorrente non aveva indicato le differenze fattuali necessarie per superare il limite al ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La deduzione del giudicato esterno non è stata accolta, poiché la sentenza invocata, depositata il 22 maggio 2015, non poteva risultare passata in giudicato il 10 novembre 2015: a quella data non era ancora decorso il termine di sei mesi e trentuno giorni previsto dall'art. 327 c.p.c. La pretesa tributaria, dunque, non è stata annullata in questa sede e resta ferma la decisione della CTR. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla Regione Lazio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, e l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando primo e secondo grado confermano la decisione sulle medesime ragioni di fatto, la censura in Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile, salvo che il ricorrente indichi e dimostri le differenze tra le basi fattuali delle due pronunce.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Il motivo consente il controllo nei limiti stabiliti dalla legge; in caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le decisioni di merito si fondano su ragioni fattuali diverse. La mera contestazione della valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione non supera tale limite.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il motivo non può essere accolto, in quanto dall'esame del certificato di passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 disp. att. c.p.c. , la stessa risulta essere stata depositata in segreteria il 22.5.2015, quindi, alla data del rilascio dell'attestazione di passaggio in giudicato (10.11.2015), non risulta essere decorso il termine di sei mesi e trentuno giorni di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, novellato.

    Il giudicato non può essere riconosciuto sulla base di un'attestazione rilasciata prima che sia decorso il termine lungo d'impugnazione applicabile. Nel caso concreto, il periodo trascorso tra il deposito della sentenza e l'attestazione era insufficiente.

  • Art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il motivo non può essere accolto, in quanto dall'esame del certificato di passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 disp. att. c.p.c. , la stessa risulta essere stata depositata in segreteria il 22.5.2015, quindi, alla data del rilascio dell'attestazione di passaggio in giudicato (10.11.2015), non risulta essere decorso il termine di sei mesi e trentuno giorni di cui all'art. 327 c.p.c. , comma 1, novellato.

    L'attestazione del passaggio in giudicato va valutata insieme alla data di deposito della pronuncia e al termine d'impugnazione applicabile; un certificato non dimostra il giudicato se tale termine non è ancora decorso.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

    In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le condizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Se l'appello viene rigettato confermando la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per Cassazione basato sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente individui e dimostri specificamente la diversità delle basi fattuali delle due sentenze; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della valutazione delle prove non basta, da sola, a riaprire in Cassazione l'accertamento dei fatti, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Per invocare il giudicato esterno occorre che la precedente sentenza sia effettivamente passata in giudicato: il relativo attestato non è sufficiente se, alla data in cui è stato rilasciato, non era ancora decorso il termine d'impugnazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese secondo soccombenza, il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti di legge.

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