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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22945/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per più reati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale per asserito difetto di condizione di procedibilità rispetto ai capi relativi a furto e violazione di domicilio, sostenendo che mancasse una valida querela. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in furto d'uso, assumendo che la cosa sottratta fosse stata comunque restituita. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: per il primo, dagli atti risultava che le persone offese avevano separatamente sporto denuncia/querela con espressa volontà punitiva; per il secondo, la Corte territoriale aveva congruamente escluso la restituzione del bene sottratto, rimasto abbandonato altrove, con conseguente insussistenza del furto d'uso.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata nei capi di imputazione; la decisione non ne approfondisce il merito.

  • art. 385 c.p.

    Reato contestato al capo a; la sentenza non entra nel merito della sua configurabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nei capi b e c; non oggetto di autonoma disamina.

  • art. 624 c.p.

    Reato di furto contestato al capo b; il ricorrente chiedeva la riqualificazione in furto d'uso, richiesta ritenuta infondata.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante contestata al capo b; non trattata autonomamente nel merito.

  • art. 614 c.p.

    Reato di violazione di domicilio contestato al capo c; la Corte respinge la doglianza sul difetto di querela.

  • art. 626, comma 1, n. 1, c.p.

    Norma invocata dalla difesa per la riqualificazione in furto d'uso; la Corte esclude la restituzione del bene e quindi la configurabilità della fattispecie invocata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale base per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità evidente dell'impugnazione può fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 3104 del 13/10/1989, Meniconi, Rv. 183556 - 01

    Richiamata a sostegno del principio per cui il furto d'uso presuppone la restituzione della cosa sottratta; mancandola, la riqualificazione non è possibile.

Massime di principio

  • La deduzione del difetto di condizione di procedibilità è manifestamente infondata quando dagli atti emerga una valida denuncia-querela con espressa volontà punitiva da parte della persona offesa.
  • La riqualificazione del furto in furto d'uso richiede la restituzione effettiva e tempestiva della cosa sottratta; se il bene risulta semplicemente abbandonato altrove, la fattispecie attenuata non è configurabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'evidente inammissibilità dell'impugnazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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