Cassazione Penale, Sentenza n. 33035/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in concorso con altri per reati non specificati nel testo, chiedeva al giudice dell'esecuzione l'estensione in suo favore, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., degli effetti delle impugnazioni proposte da alcuni coimputati. Questi ultimi avevano ottenuto, in sede di concordato in appello, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, e la conseguente riduzione della pena. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 587 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse erroneamente qualificato come esclusivamente personali i motivi di gravame dei coimputati. In particolare, assumeva che le loro confessioni avessero inciso sulla ricostruzione dei fatti e avessero quindi natura oggettiva, tale da consentire l'estensione degli effetti favorevoli. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse analizzato adeguatamente le ricadute delle confessioni sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione del reato. Chiedeva inoltre la sospensione urgente dell'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, secondo cui l'estensione prevista dall'art. 587 c.p.p. opera solo quando l'impugnazione del concorrente sia fondata su motivi oggettivi comuni. Nel caso concreto, il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e la riduzione della pena erano stati determinati dalla valutazione delle confessioni rese dai coimputati beneficiari, considerate quali comportamenti personali successivi al reato e rilevanti ai fini della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio. Non si trattava quindi di effetti oggettivi comuni derivanti dalla ricostruzione del fatto o dalla qualificazione giuridica del reato, ma di valutazioni riferite esclusivamente alla condotta e alla posizione soggettiva dei singoli coimputati.
Norme richiamate
art. 587 c.p.p.
Estensione dell'impugnazione
Nel concorso di più persone nello stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova agli altri solo se non è fondata su motivi esclusivamente personali. L'estensione non opera quando il beneficio sanzionatorio dipende da condotte o valutazioni riferibili individualmente al coimputato impugnante.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale
La Corte ha escluso che il giudice dell'esecuzione abbia violato o erroneamente applicato l'art. 587 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta adeguata, coerente e non manifestamente illogica.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute sulla base di elementi soggettivi riferibili al singolo imputato; nel caso esaminato, sono state collegate ai comportamenti confessori dei coimputati.
art. 133 c.p.
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
La condotta susseguente al reato costituisce un indice della capacità a delinquere e può assumere rilievo individuale nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Spese e condanna pecuniaria
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel concorso di persone nel medesimo reato, l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione prevista dall'art. 587 c.p.p. richiede che il motivo accolto sia oggettivo e comune ai concorrenti; essa non opera quando il beneficio dipende da elementi personali del solo imputato impugnante.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza sulle aggravanti, quando fondati sulle confessioni o su altri comportamenti successivi al reato riferibili individualmente a un coimputato, costituiscono l'esito di motivi esclusivamente personali e non sono estensibili agli altri concorrenti.
- La confessione del coimputato rileva come motivo oggettivo comune solo se gli effetti valorizzati dal giudice incidono effettivamente sull'accertamento del fatto o sulla qualificazione giuridica comune; quando invece è considerata quale comportamento personale ai fini della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio, conserva natura esclusivamente soggettiva.
- L'estensione ex art. 587 c.p.p. deve essere negata quando la riduzione della pena deriva da una valutazione individualizzata della condotta susseguente al reato, anche se gli imputati hanno partecipato al medesimo reato.
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