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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03831/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo, in sostanza, di avere conosciuto per la prima volta la pretesa solo con la cartella, perché le ordinanze-ingiunzione presupposte sarebbero state nulle o non regolarmente notificate. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo regolarmente notificate le ordinanze-ingiunzione e, quindi, ormai incontestabile il merito della sanzione. La Corte d'appello confermava il rigetto affermando che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato, se la cartella è il primo atto conosciuto perché manca o è nulla la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, il rimedio corretto è l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 entro 30 giorni dalla cartella, non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 615 e 153 c.p.c., chiedendo l'applicazione del prospective overruling e della rimessione in termini, assumendo che il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2017 fosse un revirement imprevedibile sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio e lesivo del diritto di difesa; con il secondo e il terzo si contestavano la validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e la sua stessa riferibilità alle pretese creditorie, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul prospective overruling, osservando che la decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte d'appello non ha introdotto un mutamento giurisprudenziale imprevedibile, ma ha risolto un contrasto già esistente tra orientamenti della Corte; non ricorre quindi l'ipotesi di sovvertimento improvviso di un orientamento univoco idoneo a giustificare rimessione in termini o disapplicazione del principio processuale sopravvenuto. Poiché il primo motivo è stato respinto, il secondo e il terzo sono stati dichiarati assorbiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non era il rimedio ritenuto corretto dalla Corte d'appello nel caso in cui la cartella sia il primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica dell'ordinanza-ingiunzione; la Cassazione non mette in discussione questa ricostruzione, limitandosi a respingere la doglianza sul mutamento giurisprudenziale.

  • art. 153 c.p.c.

    È stata invocata dalla parte ricorrente insieme alla rimessione in termini, ma la Corte ha escluso che vi fosse spazio per tali istituti perché non ricorreva un overruling imprevedibile.

  • art. 22 L. n. 689 del 1981

    Secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, era il rimedio da esperire entro 30 giorni dalla notificazione della cartella quando questa costituisca il primo atto di conoscenza della sanzione amministrativa per omessa o nulla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per formulare il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Il prospective overruling opera solo quando un nuovo indirizzo giurisprudenziale sopravvenga in modo imprevedibile su un orientamento univoco e consolidato sul quale la parte abbia incolpevolmente fatto affidamento; non è configurabile quando la pronuncia sopravvenuta risolva un contrasto già esistente tra orientamenti diversi.
  • In tema di opposizione a sanzioni amministrative, se la cartella di pagamento rappresenta il primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, il rimedio deve essere individuato in base alla disciplina speciale richiamata dal giudice di merito, e non attraverso un'opposizione all'esecuzione utilizzata per eludere i termini decadenziali propri del mezzo corretto.
  • La rimessione in termini non può essere concessa quando la parte fonda la propria pretesa su un affidamento non tutelabile in ragione dell'esistenza di un quadro giurisprudenziale non univoco al momento dell'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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