Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'atto impositivo aveva contestato alla banca, per il 2006, la non deducibilità di: (i) costi sostenuti in esecuzione di transazioni con clienti per prevenire o definire controversie relative a investimenti; (ii) costi relativi all'acquisizione di un diritto di superficie su un immobile, ritenuti privi di inerenza per mancato utilizzo concreto del bene; (iii) quote di ammortamento di oneri pluriennali connessi all'acquisto di una lista clienti nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda di un promotore finanziario. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando la deducibilità di alcune poste ma ritenendo indeducibili quelle riferite alla posizione di una specifica società e al diritto di superficie. La banca ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 101, comma 5, e 83 TUIR, sostenendo che la perdita sul credito verso Sandrone Oro s.r.l. era deducibile poiché certa e precisa e, comunque, il principio di derivazione rafforzata dall'IAS/IFRS doveva valere anche per il 2006 in forza della norma transitoria della l. 244/2007; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 109, comma 5, e 83 TUIR quanto alla non deducibilità dei costi per il diritto di superficie, sostenendo che il bilancio IAS imponeva la rilevanza della messa a disposizione del bene e non del suo effettivo utilizzo. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta violazione dell'art. 101, comma 5, TUIR per avere la CTR affermato la deducibilità di perdite senza adeguata prova della loro esistenza e oggettiva determinabilità, e sostenendo che il giudice di merito aveva impropriamente svolto un giudizio di convenienza economica delle transazioni. La Corte ha esaminato congiuntamente i due ricorsi sulla questione della deducibilità delle perdite/costi da transazione e da cessione pro soluto; ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che le somme pagate in transazione a clienti per prevenire/definire controversie connesse all'attività bancaria integrino costi inerenti e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, applicandosi inoltre, per i soggetti IAS adopter, il principio di derivazione rafforzata anche ai periodi anteriori al 2008 in presenza di comportamenti coerenti con quelli derivanti dalla nuova disciplina; ha poi accolto anche il secondo motivo del ricorso principale, affermando che per i soggetti IAS il costo del diritto di superficie e il correlato ammortamento sono deducibili in base alla disponibilità del bene all'uso, non al suo utilizzo concreto. Di conseguenza ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale della banca, ritenendo corretta la deducibilità, ai fini IRPEG 2006, sia delle somme pagate in transazione ai clienti per prevenire o chiudere contenziosi connessi all'attività di intermediazione finanziaria, sia dei costi e delle quote di ammortamento relativi al diritto di superficie su immobile funzionale all'attività d'impresa. Ha invece rigettato l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, che mirava a negare la deducibilità delle perdite/costi per difetto di prova e oggettiva determinabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la deducibilità delle perdite su crediti; la Corte valorizza la questione alla luce del principio di derivazione rafforzata e dei criteri di certezza e precisione, ritenuti superabili nella fattispecie per i soggetti IAS nei limiti indicati dalla disciplina transitoria.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
i componenti negativi sono deducibili se inerenti ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi; le somme pagate in transazione ai clienti sono state qualificate come costi inerenti e dunque deducibili.
per i soggetti IAS adopters il reddito imponibile deriva dai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali, anche in deroga alle regole ordinarie del TUIR.
ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
richiamato insieme al comma 58 come parte della novella applicabile ai soggetti IAS.
ha demandato a decreto ministeriale l'attuazione delle modifiche in tema di determinazione del reddito dei soggetti IAS.
la Corte ne ricava l'applicabilità anche ai periodi d'imposta precedenti il 2008, se i comportamenti tenuti prima di tale data sono coerenti con quelli che deriverebbero dalla nuova disciplina.
d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
richiamato per il quadro normativo di prima introduzione dei principi IAS nell'ordinamento italiano e per la neutralità fiscale rispetto ai diversi criteri contabili.
Regolamento CE n. 1606/2002
citato quale fonte europea di adozione dei principi IAS/IFRS.
richiamato come regolamento attuativo e di coordinamento della disciplina della derivazione rafforzata.
IAS 16, paragrafo 55
l'ammortamento inizia quando l'attività è disponibile all'uso; non cessa se il bene resta inutilizzato. La Corte lo usa per ritenere deducibili i costi del diritto di superficie.
Massime di principio
- Le somme corrisposte dall'impresa per transigere o prevenire controversie strettamente connesse allo svolgimento dell'attività aziendale possono integrare costi inerenti e quindi deducibili, quando siano riconducibili a responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'impresa stessa.
- Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, il principio di derivazione rafforzata consente di assumere ai fini fiscali i criteri IAS/IFRS di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, anche in deroga alle regole del TUIR.
- La disciplina introdotta dalla l. 244/2007 può operare anche per i periodi d'imposta anteriori al 2008, se i comportamenti contabili tenuti prima di tale data sono coerenti con quelli che sarebbero imposti dalla nuova normativa.
- In tema di ammortamento di un bene o diritto contabilizzato secondo IAS, la deducibilità fiscale va valutata in base alla disponibilità del bene all'uso e non al suo effettivo utilizzo concreto nell'esercizio.
- Quando il giudice di merito esclude la deducibilità di costi contabilizzati secondo IAS facendo leva su criteri incompatibili con la derivazione rafforzata, la decisione è censurabile per violazione della disciplina fiscale e contabile applicabile.
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