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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4326/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute previdenziali e fiscali per l'anno 2017, per €151.018,58). Due motivi: (1) dedotta forza maggiore/inesigibilità della condotta per crisi di liquidità della società e richiamo all'art. 384 cod. pen. e alla pronuncia SU n. 10381/2021; (2) dedotta sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), dato il modesto superamento della soglia e la minima intensità del dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile (censure fattuali e non confrontate con la motivazione di merito) e il secondo motivo fondato, perché la Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente "abitualità" (quando in realtà manca il requisito di almeno due illeciti oltre quello in esame), ha valorizzato impropriamente un pagamento postumo e non ha adeguatamente valutato il modesto superamento della soglia in base all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 (novellato, richiedendo la valutazione dell'entità dello scostamento rispetto alla soglia).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per riesaminare esclusivamente la sussistenza della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, mantenendo invece intatta la formazione del giudicato sulla responsabilità accertata e sulla restante parte della decisione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    omesso versamento di ritenute previdenziali e fiscali

    Norma centrale del processo: il reato è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti; la difficoltà economica non esclude automaticamente la responsabilità se l'imprenditore ha compiuto scelte di allocazione delle risorse che mostrano non assoluta impossibilità di adempiere

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    Deve essere valutata dal giudice tenendo conto dell'entità del danno e della gravità del fatto; un modesto superamento della soglia può orientare verso l'esclusione della punibilità

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14/06/2024, n. 87)

    imporre al giudice di valutare, tra l'altro, "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità"

    Il giudice deve considerare espressamente l'entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità quando valuta la non punibilità per particolare tenuità nei delitti tributari

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali che regolano i motivi di ricorso per cassazione: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito; ricorsi generici o solo fattuali sono inammissibili

  • art. 384 cod. pen.

    Riferimento invocato dal ricorrente in tema di inesigibilità della condotta/forza maggiore; la Corte di cassazione ha ritenuto che il mero stato di difficoltà economica non configuri automaticamente inesigibilità quando risultano scelte alternative di impiego delle risorse

Massime di principio

  • La crisi di liquidità dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità per omesso versamento di ritenute: se l'imprenditore ha comunque pagato stipendi o fornitori, il giudice può ritenere che la scelta di non versare sia stata consapevole e quindi integrativa del reato
  • Per escludere la punibilità per "particolare tenuità" (art. 131-bis) nei reati tributari il giudice deve valutare anche l'entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità; un modesto superamento può favorire l'applicabilità della causa di non punibilità
  • L'abitualità del comportamento è configurabile solo quando l'autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello in esame; una sola condanna precedente non è sufficiente per escludere la non punibilità
  • Un pagamento effettuato dopo il fatto non cancella il reato già consumato e non è, di per sé, idoneo a escludere la responsabilità penale; tuttavia può essere valutato ai fini della misura della pena o della non punibilità solo se inserito in una valutazione complessiva e motivata
  • La Corte di cassazione sindaca la corretta applicazione del diritto e la logica della motivazione sui punti di diritto: errori di motivazione relativi all'applicazione di norme che incidono sulla punibilità comportano annullamento e rinvio limitati alla materia contestata, senza intaccare gli accertamenti di fatto già divenuti irrevocabili
  • In cassazione i motivi di carattere eminentemente fattuale e non confrontati con la motivazione di merito sono generalmente dichiarati inammissibili

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