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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4329/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Livio Agostini impugna con quattro motivi: (1) illegittimità costituzionale dell'art. 601 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost. perché il decreto di citazione per appello non viene notificato anche al difensore; (2) omessa motivazione sulla tesi che il mancato versamento di tributi fosse finalizzato a preservare salari e quindi non determinasse depauperamento patrimoniale; (3) contraddittorietà della motivazione circa il dolo rispetto ai capi B, D ed E, non avendo la Corte valorizzato dichiarazioni e documenti a suo favore; (4) illogicità nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante confessione. Serafina Agostini impugna con tre motivi: (1) assenza di motivazione sulla sua qualificazione effettiva come "testa di legno" (amministratrice formale) e quindi mancanza dell'elemento psicologico; (2) illogicità del diniego delle attenuanti generiche; (3) omessa considerazione di una precedente sentenza di assoluzione (Tribunale di Ascoli Piceno, n.158/2022) rispetto al reato di omesso versamento ritenute.

La decisione

Per Livio Agostini: il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: il rimprovero costituzionale su art. 601 c.p.p. è manifestamente infondato; la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata sul carattere sistematico e consapevole dell'inadempimento contributivo/tributario (operazione dolosa ai sensi della normativa fallimentare); le censure relative al travisamento della prova e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o infondate per le ragioni indicate. Livio è condannato al pagamento delle spese. Per Serafina Agostini: il primo motivo è stato accolto; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici di merito circa la sua consapevolezza dei disegni criminosi nonostante la carica formale e altri indizi. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza limitatamente alla posizione di Serafina e il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuevo esame; gli altri motivi sono assorbiti. In breve: confermata la condanna di Livio; annullata la condanna di Serafina con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    prevede la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello principalmente all'imputato; il legislatore disciplina l'avviso al difensore (comma 5) ma la Corte ritiene che la mancata notifica al difensore non leda di per sé il diritto di difesa quando l'imputato è personalmente avvisato

  • art. 24 Cost.

    diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ritiene che non vi sia lesione perché il sistema processuale garantisce la partecipazione e la possibilità di esercitare i diritti difensivi

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    consente di qualificare come "operazioni dolose" il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali quando tale condotta renda prevedibile il dissesto societario e determini depauperamento dell'attivo

  • art. 2392 cod. civ.

    impone agli amministratori obblighi di vigilanza e responsabilità che possono fondare il concorso per omissione se l'amministratore formale non impedisce eventi che avrebbe dovuto impedire

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    stabilisce che l'omissione di un obbligo giuridico di impedire un evento equivale a cagionarlo, principio usato per valutare il concorso dell'amministratore formale

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per appello all'imputato è essenziale; la mancata notifica al difensore non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se l'imputato è stato personalmente avvisato e il difensore ha accesso al fascicolo (vigilare comunque sulle eccezioni in sede di merito).
  • Nel giudizio d'appello il giudice ha obbligo di motivare puntualmente sui punti devoluti: ripetuti richiami alla motivazione di primo grado sono ammessi solo se accompagnati da autonome argomentazioni; la mera ripetizione senza risposta non è sufficiente.
  • Il mancato versamento di tributi e contributi può integrare operazioni dolose ai sensi della legge fallimentare se sistematico e frutto di scelta gestionale consapevole, in grado di rendere prevedibile il dissesto aziendale (valutare frequenza, durata, entità del debito e scelte gestionali alternative).
  • Per l'amministratore formale ("testa di legno") non è automatica la responsabilità penale: è necessaria prova di consapevolezza almeno generale delle attività illecite o di un'abdicazione ai doveri di vigilanza accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità.
  • La confessione/incidente probatorio può influire sulle attenuanti generiche ma non è automaticamente determinante: il giudice di merito può negare le attenuanti se ritiene che la confessione sia funzionale o tardiva e non espressione di autentica resipiscenza.
  • In cassazione il ricorso che si limiti a riproporre la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito senza indicare in modo specifico le prove travisate è inammissibile; la Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti.

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