Cassazione Penale, Sentenza n. 4329/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Livio Agostini impugna con quattro motivi: (1) illegittimità costituzionale dell'art. 601 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost. perché il decreto di citazione per appello non viene notificato anche al difensore; (2) omessa motivazione sulla tesi che il mancato versamento di tributi fosse finalizzato a preservare salari e quindi non determinasse depauperamento patrimoniale; (3) contraddittorietà della motivazione circa il dolo rispetto ai capi B, D ed E, non avendo la Corte valorizzato dichiarazioni e documenti a suo favore; (4) illogicità nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante confessione. Serafina Agostini impugna con tre motivi: (1) assenza di motivazione sulla sua qualificazione effettiva come "testa di legno" (amministratrice formale) e quindi mancanza dell'elemento psicologico; (2) illogicità del diniego delle attenuanti generiche; (3) omessa considerazione di una precedente sentenza di assoluzione (Tribunale di Ascoli Piceno, n.158/2022) rispetto al reato di omesso versamento ritenute.
La decisione
Per Livio Agostini: il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: il rimprovero costituzionale su art. 601 c.p.p. è manifestamente infondato; la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata sul carattere sistematico e consapevole dell'inadempimento contributivo/tributario (operazione dolosa ai sensi della normativa fallimentare); le censure relative al travisamento della prova e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o infondate per le ragioni indicate. Livio è condannato al pagamento delle spese. Per Serafina Agostini: il primo motivo è stato accolto; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici di merito circa la sua consapevolezza dei disegni criminosi nonostante la carica formale e altri indizi. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza limitatamente alla posizione di Serafina e il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuevo esame; gli altri motivi sono assorbiti. In breve: confermata la condanna di Livio; annullata la condanna di Serafina con rinvio.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
prevede la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello principalmente all'imputato; il legislatore disciplina l'avviso al difensore (comma 5) ma la Corte ritiene che la mancata notifica al difensore non leda di per sé il diritto di difesa quando l'imputato è personalmente avvisato
art. 24 Cost.
diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ritiene che non vi sia lesione perché il sistema processuale garantisce la partecipazione e la possibilità di esercitare i diritti difensivi
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
consente di qualificare come "operazioni dolose" il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali quando tale condotta renda prevedibile il dissesto societario e determini depauperamento dell'attivo
art. 2392 cod. civ.
impone agli amministratori obblighi di vigilanza e responsabilità che possono fondare il concorso per omissione se l'amministratore formale non impedisce eventi che avrebbe dovuto impedire
art. 40, comma secondo, cod. pen.
stabilisce che l'omissione di un obbligo giuridico di impedire un evento equivale a cagionarlo, principio usato per valutare il concorso dell'amministratore formale
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per appello all'imputato è essenziale; la mancata notifica al difensore non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se l'imputato è stato personalmente avvisato e il difensore ha accesso al fascicolo (vigilare comunque sulle eccezioni in sede di merito).
- Nel giudizio d'appello il giudice ha obbligo di motivare puntualmente sui punti devoluti: ripetuti richiami alla motivazione di primo grado sono ammessi solo se accompagnati da autonome argomentazioni; la mera ripetizione senza risposta non è sufficiente.
- Il mancato versamento di tributi e contributi può integrare operazioni dolose ai sensi della legge fallimentare se sistematico e frutto di scelta gestionale consapevole, in grado di rendere prevedibile il dissesto aziendale (valutare frequenza, durata, entità del debito e scelte gestionali alternative).
- Per l'amministratore formale ("testa di legno") non è automatica la responsabilità penale: è necessaria prova di consapevolezza almeno generale delle attività illecite o di un'abdicazione ai doveri di vigilanza accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità.
- La confessione/incidente probatorio può influire sulle attenuanti generiche ma non è automaticamente determinante: il giudice di merito può negare le attenuanti se ritiene che la confessione sia funzionale o tardiva e non espressione di autentica resipiscenza.
- In cassazione il ricorso che si limiti a riproporre la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito senza indicare in modo specifico le prove travisate è inammissibile; la Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti.
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