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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4310/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Campanella impugnava l'ordinanza che, su istanza del PM, aveva convertito le multe complessive in 200 giorni di libertà controllata per insolvibilità. Il ricorrente deduceva che andava applicata la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia (in particolare il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56‑bis L. 689/1981 e art. 71 d.lgs. 150/2022) anche ai reati commessi prima del 30/12/2022 se risultasse più favorevole; censurava la valutazione del magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto le due misure "pressoché identiche" e aveva escluso la retroattività della norma più favorevole.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, richiedendo che si valuti concretamente quale disciplina sia più favorevole al condannato ai sensi dell'art. 97 comma 1 d.lgs. 150/2022. La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato la possibilità del lavoro sostitutivo (o dei lavori di pubblica utilità) e non avesse applicato i principi e le disposizioni previgenti che già favorivano il lavoro sostitutivo rispetto alla libertà controllata; ha inoltre richiamato l'art. 103 d.lgs. 150/2022 (sistema di ragguaglio) e gli orientamenti della Corte Costituzionale sul favore per il lavoro sostitutivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022, art. 97, comma 1

    Clausola transitoria che consente l'applicazione delle disposizioni novellate ai reati commessi prima dell'entrata in vigore se esse "risultino" più favorevoli al condannato; impone un confronto concreto degli effetti tra disciplina previgente e novellata.

  • d.lgs. 150/2022, art. 71

    Modifica la disciplina della conversione delle pene pecuniarie: elimina la libertà controllata e introduce il lavoro di pubblica utilità come misura sostitutiva in caso di insolvibilità, cambiando la graduazione delle misure sostitutive.

  • L. 24/11/1981 n. 689, art. 56‑bis

    Regola il lavoro di pubblica utilità (quantificazione oraria: non meno di 6 e non più di 15 ore settimanali, secondo la ricostruzione della Corte). La Corte ritiene che tale misura possa offrire migliori opportunità di reinserimento e minori limitazioni rispetto alla libertà controllata in alcuni aspetti concreti.

  • L. 24/11/1981 n. 689, art. 102 (previgente)

    Norma previgente che prevedeva la conversione nella libertà controllata per insolvibilità ma consentiva altresì il lavoro sostitutivo a richiesta del condannato; la Corte ricorda che il sistema precedente già riconosceva il favore per il lavoro sostitutivo.

  • L. 24/11/1981 n. 689, art. 107 (previgente)

    Prevedeva che il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, disponesse la libertà controllata o l'ammissione al lavoro sostitutivo; la Corte censura il mancato esercizio di tale possibilità.

  • d.lgs. 150/2022, art. 103

    Prevede il sistema di ragguaglio per i lavori di pubblica utilità, richiamando l'art. 135 c.p.; la Corte ritiene che il ragguaglio (es. un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due di lavoro) possa rendere complessivamente più favorevole la disciplina novellata in concreto.

  • art. 135 c.p.

    Richiamato come criterio di ragguaglio per la determinazione dell'equivalenza tra giorni di lavoro e giorni di pena, utilizzato nella valutazione della maggior favorevolezza della nuova disciplina.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 108/1987 e n. 206/1996

    Giurisprudenza richiamata per l'indicazione di un favore costituzionale verso il lavoro sostitutivo rispetto alla libertà controllata, in funzione della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost.; tali pronunce rafforzano l'orientamento a preferire misure meno afflittive e più rieducative.

Massime di principio

  • Quando una norma penale novellata contiene una clausola transitoria che ammette l'applicazione retroattiva se la norma "risulta" più favorevole, il giudice deve operare un confronto concreto e ragionato degli effetti pratici delle due discipline sul singolo condannato.
  • Non è sufficiente affermare in astratto che due misure siano "pressoché identiche": il paragone deve considerare limiti territoriali, obblighi di firma, sospensione di licenze, durata e quantificazione dell'attività lavorativa, impatto sull'inserimento lavorativo e sulla libertà personale.
  • Se il provvedimento impugnato applica una misura più afflittiva senza motivare perché una misura alternativa e potenzialmente meno afflittiva non sia stata scelta, ciò configura vizio procedurale e di motivazione.
  • Il giudice deve valutare la possibile inesigibilità incolpevole della pena pecuniaria e, in caso di richiesta del condannato, prendere concretamente in considerazione il lavoro sostitutivo o i lavori di pubblica utilità.
  • Il sistema di ragguaglio (art. 103 d.lgs. 150/2022 e richiamo all'art. 135 c.p.) può incidere sulla valutazione di favorevolezza della nuova disciplina e non va trascurato nel confronto tra norme.
  • Gli orientamenti costituzionali e di legittimità che privilegiano la funzione rieducativa della pena rafforzano l'argomentazione a favore dell'applicazione di misure sostitutive meno afflittive quando compatibili con il caso concreto.
  • In caso di dubbio sulla disciplina applicabile, il magistrato deve motivare puntualmente la scelta della misura; l'assenza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio per nuovo esame.

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