Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2025 del 03/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione diversi reati tributari (capo A,C,D,E,I,J,L) e revocato/soppresso determinate misure accessorie e confische. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 11, 4 e 5 del d.lgs. 74/2000: contestava che la Corte d'appello avesse disposto il "non doversi procedere" senza esporre le ragioni della prevalenza della causa di non punibilità (art. 129, comma 2 c.p.p.) rispetto al proscioglimento nel merito richiesto in appello; lamentava la mancata valutazione dei profili relativi alla costituzione del fondo patrimoniale (sulla sua efficacia e carattere fraudolento e sulla opponibilità a terzi) e il mancato accertamento se il debito tributario fosse stato contratto per bisogni familiari o per finalità estranee; infine denunciava l'assenza di valutazione della valenza probatoria degli accertamenti induttivi e della tipologia dei redditi, riferendosi anche a pregressa pronuncia (sent. n. 565/2012 Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per il Lazio). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi consolidati (Sez. U. Tettamanti e successive pronunce) secondo cui la declaratoria di una causa di estinzione del reato e l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. sono ammissibili solo quando l'inesistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la irrilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione da "constatazione" e non da "apprezzamento"). Ha poi precisato che, in presenza della parte civile o quando sia necessaria una valutazione piena del compendio probatorio, il proscioglimento nel merito (anche in presenza di vizi motivazionali) può prevalere sulla dichiarazione sommaria della causa estintiva. Nel caso concreto la Corte d'appello non ha svolto la valutazione a "cognizione piena" richiesta, né ha esaminato i motivi di gravame relativi ai profili contestati (fondo patrimoniale, fraudolenza, valore degli accertamenti induttivi). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
L'assoluzione immediata per causa di estinzione (art. 129, comma 2) è possibile solo quando l'inesistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la irrilevanza penale risultino in modo assolutamente non contestabile dagli atti; la valutazione richiesta è di tipo 'constatativo' e non richiede accertamenti ulteriori.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato nel coordinamento con l'art. 129 c.p.p. dalle Sezioni Unite: le regole procedurali sulle pronunce in presenza di cause estintive devono essere lette congiuntamente per evitare rinvii che eludano l'immediata efficacia della causa estintiva.
art. 530 cod. proc. pen.
Riferimento normativo in tema di impugnazioni e valutazione della sentenza di assoluzione in primo grado: il giudice d'appello/legittimità può essere chiamato a valutare impugnazioni del P.M. contro assoluzioni quando sopravvenga una causa estintiva.
artt. 11, 4, 5 d.lgs. 74/2000
Norme del decreto legislativo in materia di reati tributari: nel caso erano contestati profili relativi alla configurabilità del reato (art. 11 su atti di disposizione patrimoniale fraudolenta rispetto ai creditori tributari; artt. 4 e 5 relativi a false dichiarazioni e omessa dichiarazione). La Corte ha rilevato che i fatti posti a base di tali accuse (efficacia del fondo patrimoniale, finalità dei prelevamenti e valenza degli accertamenti induttivi) richiedevano una valutazione di merito non sostituibile con una sommaria declaratoria di causa estintiva.
Corte costituzionale, sent. n. 182/2021
Citata come parametro per le statuizioni civili connesse a condanne: richiede criteri specifici per l'accertamento dei presupposti civili anche quando sopravvenga l'estinzione del reato; in presenza della parte civile il giudice deve valutare il compendio probatorio a cognizione piena.
Massime di principio
- La declaratoria immediata di causa estintiva (art. 129, comma 2 c.p.p.) è ammessa solo quando la non commissione o l'irrilevanza del fatto emergono in modo assolutamente incontestabile dagli atti; in tutti gli altri casi è necessario un accertamento di merito.
- Se sopravviene la prescrizione quando è presente una parte civile o quando le questioni richiedono esame probatorio approfondito, il giudice d'appello deve procedere a valutazione a "cognizione piena" del compendio probatorio e può essere tenuto a pronunciarsi sul proscioglimento nel merito; la sommarietà ex art. 129 non è sempre sufficiente.
- La Corte di cassazione, nel sindacare sentenze che hanno dichiarato l'estinzione del reato, può limitarsi al controllo degli atti contenuti nella sentenza impugnata: non può in sede di legittimità compiere nuovi accertamenti di merito al di là di quanto emerge dal provvedimento impugnato.
- Quando in appello si richiede il proscioglimento nel merito e sussistono profili controversi di fatto (es. opponibilità di atti patrimoniali a terzi, carattere fraudolento di trasferimenti, valore degli accertamenti induttivi), il giudice deve esaminare quelle questioni e motivare specificamente le ragioni per le quali si ritiene prevalente la causa estintiva rispetto al proscioglimento.
- In casi di prescrizione sopravvenuta dopo una condanna con statuizioni civili, il giudice non può limitarsi ad applicare automaticamente la causa estintiva senza valutare gli elementi probatori ai fini delle eventuali conseguenze civili richieste dalla parte civile.
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