Cassazione Penale, Sentenza n. 4327/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento e esecuzione della sentenza n. 218/2024 del Tribunale di Campulung Murscel (Romania) che aveva annullato il Mandato di Arresto Europeo per intervenuta prescrizione dell'esecuzione. Il ricorrente contestava che, una volta annullato il MAE dallo Stato emittente, l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto porre fine all'esecuzione della pena sul territorio nazionale senza sindacare la valutazione straniera sull'interruzione della prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame. La Cassazione ha chiarito che, essendo stata la consegna rifiutata e la pena destinata all'esecuzione in Italia, la questione rientra nel regime del D.Lgs. n. 161/2010 (attuazione della Decisione quadro 2008/909/GAI) e che, ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto (e dell'art. 20 par.2 della decisione quadro 2008/909/GAI), l'autorità italiana deve porre fine all'esecuzione non appena informata della decisione dello Stato di emissione che determina la cessazione dell'esecutività. La Corte ha inoltre affermato il principio che l'autorità giudiziaria italiana non può sindacare il merito della decisione dello Stato emittente che dichiari la cessazione dell'esecutività della sentenza estera
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005
l'art. 6 prevede tra le informazioni nel mandato d'arresto europeo l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza
Norma rilevante per il contenuto del MAE; la Corte ha ritenuto che, una volta che l'autorità interna abbia negato la consegna e disposto l'esecuzione in Italia, la disciplina da applicare è quella del D.Lgs. 161/2010 e non la sola legge sul MAE
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13/6/2002
art. 4, par. 6: previsione del rifiuto dell'esecuzione del MAE quando lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno
Regola il meccanismo del mandato d'arresto europeo e la possibilità che lo Stato di esecuzione rifiuti la consegna se si impegna ad eseguire la pena. La Corte ha richiamato questa disposizione per giustificare il passaggio all'applicazione delle norme sull'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione
Decisione quadro 2008/909/GAI
art. 20, par. 2: l'autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della pena non appena informata della decisione o della misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva
Fornisce il principio della cessazione dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in caso di decisione dello Stato di emissione che determina la cessazione dell'esecutività. La Corte ha indicato che il D.Lgs. 161/2010 integra il sistema in tal senso
D.Lgs. n. 161 del 2010
art. 17: "quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata"
Norma chiave applicabile quando la consegna è stata rifiutata e la pena è destinata all'esecuzione in Italia; impone all'autorità italiana di porre fine all'esecuzione una volta informata della decisione dello Stato emittente
Codice di procedura penale
art. 650 comma 1: le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili "salvo che sia diversamente disposto"
La distinzione tra irrevocabilità ed esecutività è richiamata dalla Corte per sottolineare che l'esecutività di una sentenza straniera è condizione per la sua esecuzione in Italia e che la cessazione dell'esecutività dichiarata dallo Stato emittente rileva per l'esecuzione italiana
Articoli e principi costituzionali e penali invocati dal ricorrente
Il ricorrente aveva richiamato anche gli artt. 25 e 27 Cost. e gli artt. 1 e 172 cod. pen.; la Corte si è però principalmente fondata sulle disposizioni del diritto UE e sul D.Lgs. 161/2010 per risolvere la questione
Massime di principio
- Se lo Stato di emissione dichiara che una sentenza straniera cessa di essere esecutiva, l'autorità italiana deve porre fine all'esecuzione non appena informata, ai sensi del D.Lgs. n. 161/2010 e della decisione quadro 2008/909/GAI
- Quando la consegna è stata rifiutata e la pena è stata destinata all'esecuzione in Italia, la disciplina applicabile è quella del reciproco riconoscimento delle sentenze penali (Decisione 2008/909/GAI e decreto di recepimento), non la sola normativa sul mandato d'arresto europeo
- L'autorità giudiziaria italiana non può sindacare il merito delle valutazioni effettuate dallo Stato emittente circa la cessazione dell'esecutività della sentenza: vige il principio della fiducia reciproca tra Stati membri
- È necessario verificare la tempestività e la prova della comunicazione della decisione dello Stato emittente all'autorità italiana; la cessazione dell'esecutività opera in relazione alla data in cui l'autorità italiana è informata e in considerazione degli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti anteriormente
- La distinzione tra irrevocabilità e esecutività è rilevante: l'esecutività della sentenza straniera è condizione per l'esecuzione in Italia e la sua cessazione deve essere rispettata se dichiarata dallo Stato emittente
- In casi simili, il giudice italiano deve applicare il corretto quadro normativo (in particolare D.Lgs. 161/2010) e, se necessario, richiedere prova documentale ufficiale della decisione straniera e della data di comunicazione all'Italia prima di decidere sulla prosecuzione o sulla cessazione dell'esecuzione
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