Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22003/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto l'operatore dinanzi al giudice di pace deducendo la mancata volturazione di un contratto di telefonia mobile, con conseguente pregiudizio economico per la mancata detrazione fiscale di spese in occasione del passaggio da attività individuale ad associazione professionale. Il giudice di pace di Pisa aveva declinato la competenza territoriale in favore di Roma; riassunta la causa, il giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda per difetto di prova; il Tribunale di Roma, in appello, aveva confermato il rigetto, valorizzando la mancata perfetta coincidenza tra contenuto dell'istanza di conciliazione stragiudiziale e domanda giudiziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, comma 11, L. n. 249/1997 e delle delibere AGCOM, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto necessaria una corrispondenza perfetta tra fase stragiudiziale e domanda in giudizio; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'inadeguatezza delle contestazioni mosse dalla società nelle fasi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso della società, perché non ritualmente sottoscritto dal difensore e privo di autentica della procura alle liti. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso, affermando che nelle controversie in materia di telecomunicazioni la non perfetta coincidenza tra istanza di conciliazione e domanda giudiziale non comporta il rigetto nel merito della domanda, bensì, al più, la sua improcedibilità, eventualmente parziale se la difformità riguardi solo una specifica voce di domanda. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità e ha rilevato che il giudice di merito aveva erroneamente definito la controversia con una pronuncia di rigetto invece che con una pronuncia in rito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 1, comma 11, L. n. 249/1997

    nelle controversie tra organismi di telecomunicazione e utenti, la domanda giudiziale non può essere proposta prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione; l'istanza deve contenere le stesse richieste da far valere in giudizio, ma il mancato o incompleto adempimento incide sulla procedibilità, non sul merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza delle contestazioni della controparte; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nella motivazione per escludere la pertinenza del regime di riproposizione delle eccezioni di merito all'eccezione di improcedibilità esaminata

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito riservato della motivazione

  • art. 412-bis c.p.c.

    citato in via comparativa rispetto ai previgenti istituti conciliativi del processo del lavoro, per evidenziare la natura di condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nella comparazione con il processo del lavoro per il modo e i tempi di eccezione dell'improcedibilità

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato per indicare il limite entro cui la questione di improcedibilità può essere rilevata nel processo del lavoro

  • art. 65 d.lgs. n. 165/2001

    citato come precedente disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione nel pubblico impiego, utilizzata in via analogica/comparativa

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge costituisce una condizione di procedibilità della domanda e non una condizione di proponibilità o un requisito idoneo a fondare un rigetto nel merito.
  • Se l'istanza di conciliazione non coincide perfettamente con la domanda giudiziale, il giudice deve valutare la questione in termini di improcedibilità, anche solo parziale, e non può emettere una decisione di rigetto con effetti sostanziali e potenziale attitudine al giudicato.
  • La corrispondenza tra istanza stragiudiziale e domanda in giudizio deve riguardare le richieste da sottoporre alla controparte, così da consentire una reale valutazione conciliativa, ma l'eventuale difformità non trasforma la controversia in improponibile.
  • In presenza di un vizio attinente alla condizione di procedibilità, la risposta processuale corretta è la definizione in rito secondo il regime proprio della procedibilità, non una pronuncia sul merito della pretesa.
  • Il controricorso in cassazione è inammissibile se non risulta ritualmente sottoscritto dal difensore e se la procura alle liti non è autenticata secondo le forme richieste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.