Cassazione Penale, Sentenza n. 5589/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), lamentando in particolare disparità di trattamento rispetto a compartecipi (Bonovolontà Raffaele e Di Biase Gennaro) e inadeguatezza della motivazione sulla determinazione della pena a titolo di continuazione; 2) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per errata applicazione degli artt. 671 e 442, comma 2, c.p.p.: il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, nel determinare l'aumento di pena per continuazione in relazione alla sentenza emessa con rito abbreviato, non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e quindi ha errato nel calcolo della pena complessiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa al primo motivo: il vizio di motivazione è ritenuto assolutamente generico e non specificato, e la censura sulla disparità di trattamento rispetto ai compartecipi non è ritenuta deducibile in questa sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha rilevato che l'ordinanza impugnata non indicava se e come fosse stata applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. alla pena relativa al reato giudicato con rito abbreviato; per questo motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente all'aumento di pena per continuazione relativo al reato giudicato con rito abbreviato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame in diversa composizione, con istruzione di attenersi al principio di diritto richiamato. Il resto dell'impugnazione è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi secondo le lettere b) (violazione di legge) ed e) (nullità o vizio della motivazione).
Norma relativa alla determinazione della pena in caso di continuazione e alle funzioni del giudice dell'esecuzione; richiamata come tema del corretto calcolo della pena complessiva.
Stabilisce la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che, quando la continuazione riguarda reati giudicati con riti diversi, la riduzione del terzo debba applicarsi alle sentenze pronunciate con rito abbreviato e tale applicazione deve risultare esplicitamente nel calcolo della pena.
Disciplina il cumulo materiale delle pene e i limiti; rilevante per la determinazione della pena complessiva in caso di reati in continuazione.
Regola la determinazione della pena finale in caso di concorso di reati; utilizzata come riferimento per il calcolo della pena complessiva.
art. 3 Cost.
Richiamato nella contestazione circa la parità di trattamento (principio di uguaglianza), ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente specificata per il giudizio di legittimità.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della pena; la Corte non ha però accolto la censura per carenza di specificità.
Cass. Sez. Un. n. 35852 del 22/02/2018
Precedente di legittimità secondo cui, in caso di continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato si applica esclusivamente alle sentenze emesse con il rito abbreviato; tale principio è stato richiamato come vincolante e non adeguatamente rispettato nell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il rito abbreviato deve essere applicata e risultare esplicitamente nel calcolo della pena quando si determina l'aumento per continuazione: se la sentenza impugnata non spiega come è stato effettuato tale conteggio la Corte di cassazione può annullare e rinviare.
- In caso di reati in continuazione giudicati con riti diversi (ordinario vs abbreviato), la regola consolidata è che la riduzione di un terzo si applica soltanto alle sentenze pronunciate con rito abbreviato; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto separatamente nella quantificazione dell'aumento.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: un atto di impugnazione generico che non indica nei dettagli le carenze logiche o contraddittorie della motivazione rischia l'inammissibilità in Cassazione.
- La presunta disparità di trattamento rispetto a compartecipi richiede una specifica dimostrazione di errore di diritto o di calcolo per essere esaminata in sede di legittimità; mere affermazioni di disparità non sono sufficienti.
- Se la Corte di appello omette di applicare o di spiegare l'applicazione di benefici (come lo sconto per rito abbreviato) nel cumulo o nella continuazione, il rimedio corretto è l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
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