Cassazione Civile, Ordinanza n. 34553/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di risarcimento danni proposta da alcuni comproprietari di un fondo nei confronti dell'ente provinciale, assumendo che lo sversamento di acque nere e liquami provenienti dal terminale della condotta fognaria di pertinenza dell'ente avesse danneggiato il terreno e le opere in muratura presenti. Nel corso del giudizio vi erano state vicende circolatorie del bene: costituzione di usufrutto in capo a uno dei fratelli e trasferimento della nuda proprietà a un terzo intervenuto in causa. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, condannando l'ente al pagamento di una somma corrispondente al costo delle opere di protezione da realizzare allo sbocco della condotta. In appello l'ente aveva censurato la decisione per ultrapetizione e per utilizzo improprio della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: con il primo motivo lamentava che la Corte d'appello non avesse esaminato il motivo d'impugnazione relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno al fondo, non già il completamento o la realizzazione di una condotta fognaria; con il secondo motivo sosteneva che la Corte d'appello non avesse deciso sulla censura relativa all'affidamento della decisione alla c.t.u. e alla ritenuta incompletezza o erronea esecuzione della condotta, asseritamente affermata in modo apodittico dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, anche la mancata notifica a uno dei litisconsorti necessari e l'irritualità della procura al nuovo difensore, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile. Quanto ai motivi, ha affermato che la deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede che il ricorrente precisi che quel motivo sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni in appello, onere non assolto nel caso concreto. Ha comunque aggiunto che non vi era omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva implicitamente respinto le censure, considerando compresa nella domanda la richiesta di individuare i lavori necessari a eliminare il pregiudizio e ritenendo correttamente utilizzata la c.t.u.; ha inoltre osservato che la consulenza tecnica poteva costituire fonte oggettiva di prova in quanto percipiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
intervento ex art. 111 cod. proc. civ.
richiamato solo per descrivere l'intervento dell'avente causa del nudo proprietario nel giudizio pendente.
ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.
il giudice deve evitare attività processuali superflue e dispendiose quando il ricorso è prima facie infondato e l'integrazione del contraddittorio non apporterebbe utilità concreta.
nuovo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.
la nuova disciplina sulla procura speciale apposta in calce o a margine alla memoria di nomina del nuovo difensore non si applica ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009.
comma secondo dello stesso art. 83 del codice di rito
nel regime previgente la nomina del nuovo difensore richiedeva le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non essendo ammesse altre modalità.
violazione ed omessa ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'omessa pronuncia è configurabile solo se il motivo di appello non sia stato esaminato neppure implicitamente; inoltre, chi la deduce deve indicare che il motivo sia stato mantenuto fino alle conclusioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
violazione ed omessa ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha escluso la nullità perché la decisione conteneva una risposta implicita e una motivazione sufficiente.
violazione dell'art. 115 c.p.c.
la censura era rivolta all'uso della consulenza tecnica; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la c.t.u. era stata correttamente valorizzata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
il ricorrente ha incardinato i motivi come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che quel motivo sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni nel grado di merito.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza d'appello, anche senza affrontare espressamente la censura, contiene una risposta implicita incompatibile con la doglianza proposta e dunque la rigetta sostanzialmente.
- La consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando accerta fatti rilevabili solo con cognizioni tecniche o con particolari strumentazioni, assumendo valore di consulenza percipiente.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato o inammissibile, può essere evitata l'integrazione del contraddittorio se essa si tradurrebbe in un inutile aggravio processuale privo di utilità per il contraddittorio effettivo.
- Nel regime previgente alla riforma del 2009, la nomina del nuovo difensore richiedeva le forme formali prescritte dall'art. 83 c.p.c., non essendo sufficiente una mera procura speciale allegata ad altra comparsa.
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