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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione: - della nota ANAS datata 8 maggio 2025 in riscontro alla pratica n. 1162475 con la quale comunicava che la particella n. 1535 del foglio di mappa 14 del Comune di Reggio Calabria sez. Gallina “risulta sede stradale della SS 106 Jonica” (all. 1); - dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. SS 106 “Ter”. Svincolo Malderiti – Lavori occorrenti per la realizzazione della manovra di uscita e della viabilità complanare per il collegamento funzionale tra la SS 106 “ter” e la viabilità per l’aeroporto di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di “Malderiti” e realizzazione della rampa in direzione Sud di immissione sulla SS106 “ter” e della determinazione conclusiva della conferenza di servizi (all. 2); - nonché di tutti gli atti della procedura espropriativa, preparatori, prodromici, concernenti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti e comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ANAS dell'8 maggio 2025, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi relativa ai lavori sullo svincolo Malderiti della SS 106 Ter

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota ANAS dell'8 maggio 2025, con cui era stato comunicato che la particella 1535 del foglio 14 del Comune di Reggio Calabria, sezione Gallina, risultava sede stradale della SS 106 Jonica, nonché gli atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi relativa ai lavori di realizzazione della viabilità e delle rampe dello svincolo Malderiti. Ha dedotto, da un lato, il falso presupposto circa la titolarità dell'area e l'illegittimità della procedura espropriativa, sostenendo di essere proprietaria della particella 1535 in forza di un decreto di trasferimento giudiziale e lamentando di non essere stata coinvolta nel procedimento; dall'altro, l'omessa valutazione dell'accessibilità ai propri locali commerciali, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di istruttoria, assumendo che i lavori avrebbero impedito l'unico accesso carrabile ai negozi ubicati sulla diversa particella 1534. ANAS ha eccepito, tra l'altro, la carenza di legittimazione e di interesse della ricorrente, rilevando che gli atti riguardavano la particella 1535, mentre i titoli di acquisto prodotti concernono la particella 1534, nonché l'inammissibilità della domanda generica e la tardività del ricorso. Il Ministero e la Città Metropolitana hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla nota ANAS dell'8 maggio 2025, ha ritenuto che essa avesse natura meramente interlocutoria, illustrativa e ricognitiva, in quanto riscontro a un'istanza di accesso, privo di una autonoma manifestazione di volontà decisoria e di portata lesiva. ANAS, inoltre, non avrebbe potuto stabilire l'assetto proprietario dell'area né risolvere questioni dominicali; difettava pertanto l'interesse concreto e attuale a impugnare la nota. Quanto agli atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Collegio ha accertato documentalmente che il progetto e la procedura espropriativa riguardavano la particella 1535, mentre i decreti di trasferimento prodotti dalla società ricorrente le avevano trasferito soltanto immobili e diritti riferiti alla particella 1534, con accessi e pertinenze collegati a quest'ultima. La visura storica della particella 1535 non indicava la società quale intestataria catastale. È stata quindi ritenuta insussistente la legittimazione attiva della ricorrente rispetto agli atti riguardanti la particella 1535. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Città Metropolitana sono state respinte: la notificazione nei loro confronti è stata qualificata come litis denuntiatio, avente valore meramente notiziale, poiché gli atti impugnati non erano formalmente imputabili a tali amministrazioni. La domanda cautelare era stata previamente rinunciata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    È richiamato da ANAS in relazione alla genericità e indeterminatezza della domanda di annullamento degli atti presupposti o connessi; il TAR non fonda tuttavia su tale profilo la decisione finale.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    È indicato quale disciplina della conferenza di servizi semplificata e asincrona conclusasi con la determinazione impugnata.

  • art. 81 d.P.R. 616/1977

    È richiamato quale base normativa della conferenza relativa all'approvazione dell'intervento.

  • art. 3 d.P.R. 383/1994

    È richiamato quale ulteriore base normativa della procedura di approvazione dell'opera pubblica.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È menzionato in relazione al parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana nell'ambito della conferenza di servizi, concernente la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo meramente interlocutorio, ricognitivo o illustrativo, privo di una autonoma manifestazione di volontà decisoria e di lesività immediata, non è autonomamente impugnabile; rispetto a esso difetta l'interesse concreto e attuale a ricorrere.
  • La legittimazione a impugnare gli atti di una procedura espropriativa presuppone la titolarità, o la prova di una posizione giuridica qualificata, sul bene specificamente interessato dal vincolo, dai lavori o dalla procedura. La proprietà di una particella catastalmente distinta non attribuisce legittimazione a impugnare atti riferiti a un'altra particella.
  • La verifica della legittimazione attiva deve essere compiuta sulla base dei titoli di provenienza e della documentazione catastale prodotta in giudizio; quando tali documenti riferiscono la proprietà a una particella diversa da quella oggetto dell'intervento, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
  • La notificazione del ricorso a un'amministrazione che non ha adottato formalmente gli atti impugnati e non è parte necessaria del giudizio può valere come mera litis denuntiatio, senza attribuirle la qualità di parte sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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