Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29023/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, confermando la responsabilità per furto in abitazione. Con il ricorso principale e con motivi nuovi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a prescrizione, sostenendo che il reato si sarebbe estinto e contestando il calcolo del termine in presenza di recidiva reiterata specifica infraquinquennale e di un'ulteriore aggravante ad effetto speciale; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione della natura frammentaria e inidonea dell'impronta papillare, asseritamente incompatibile con la prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato; 3) vizio di motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla asserita disparità di trattamento rispetto a un coimputato. La difesa ha anche depositato memoria e documenti a sostegno dei motivi nuovi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che la recidiva qualificata conserva la sua natura di aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo del termine prescrizionale e che, nel caso concreto, il termine non era ancora decorso. Ha inoltre ritenuto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato il motivo sulla prova dattiloscopica, osservando che il ricorso non aveva assolto gli oneri necessari per dedurre un travisamento della prova e che la sentenza impugnata valorizzava un accertamento tecnico fondato sulla corrispondenza di 24 punti caratteristici. Anche il motivo sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto aspecifico e infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'equivalenza delle circostanze e la diversa posizione del coimputato non imponeva identico trattamento. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, c.p.

    La natura di circostanza aggravante ad effetto speciale non muta per il solo fatto che, nel concorso con altre circostanze omogenee, il giudice applichi un aumento inferiore a quello astrattamente consentito; la circostanza conserva la propria qualificazione anche ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 64, comma 1, c.p.

    Richiamato insieme alle norme sul calcolo della prescrizione e degli aumenti di pena, nel quadro della disciplina del trattamento sanzionatorio delle circostanze.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione, ma ritenuto non determinante perché il termine non era decorso.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    In presenza di recidiva qualificata reiterata, l'aumento del termine di prescrizione resta applicabile e, nel caso concreto, ha condotto a un termine finale non ancora maturato.

  • art. 624-bis c.p.

    Individua un'ulteriore aggravante ad effetto speciale, rilevante nel calcolo della prescrizione attraverso l'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante contestata in relazione al delitto di furto in abitazione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata specifica infraquinquennale è trattata come aggravante ad effetto speciale e incide sia sul trattamento sanzionatorio sia sul termine di prescrizione.

  • art. 99, comma 6, c.p.

    Richiamato in motivazione per il diverso meccanismo di contenimento degli aumenti di pena, senza incidenza sulla natura della circostanza.

  • art. 278 c.p.p.

    Richiamato in via analogica per spiegare che, anche nel calcolo della pena rilevante per altri istituti, la natura delle circostanze non muta per effetto del meccanismo di cumulo giuridico.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la decisione afferma il valore probatorio del risultato dattiloscopico e la necessità di confrontarsi specificamente con la motivazione sul punto.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quando qualificata come aggravante ad effetto speciale, conserva tale natura anche se il giudice applica in concreto un aumento contenuto; essa continua quindi a rilevare ai fini dell'interruzione e del calcolo della prescrizione.
  • Nel concorso tra più aggravanti ad effetto speciale, il meccanismo di temperamento dell'art. 63, comma 4, c.p. non trasforma la circostanza meno grave in circostanza comune: la qualificazione giuridica resta immutata, e ciò vale anche quando l'effetto incide su istituti diversi dal trattamento sanzionatorio, come la prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione che deduce travisamento della prova o vizio di motivazione per omessa valutazione di atti processuali deve indicare specificamente l'atto, il dato fattuale decisivo che ne emerge, la sua effettiva esistenza e le ragioni della radicale incompatibilità con la motivazione impugnata; in mancanza, la censura è aspecifica e inammissibile.
  • Le risultanze dattiloscopiche possono costituire prova pienamente attendibile della presenza dell'imputato sul luogo del reato anche se riferite a un solo dito, purché presentino un numero adeguato di punti caratteristici di corrispondenza; in presenza di un accertamento tecnico motivato e di un elevato numero di corrispondenze, la censura difensiva richiede un confronto puntuale con tale accertamento.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione meramente apparente; la diversa posizione di un coimputato non impone automaticamente un identico bilanciamento delle circostanze.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieFurto semplice, aggravato e in abitazione
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.