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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34202/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania del 9 ottobre 2025, che lo aveva condannato per evasione. Ha dedotto un unico motivo, relativo alla carenza dell’elemento soggettivo. Secondo la ricostruzione recepita dalla sentenza impugnata, in due distinte occasioni, nella stessa giornata, l’imputato si era allontanato dall’alloggio presso cui era ristretto agli arresti domiciliari per recarsi in un altro alloggio del medesimo stabile, dove si trovava un’altra persona anch’essa sottoposta agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. La motivazione della Corte d’appello aveva fornito una risposta congrua e adeguata sulla sussistenza della coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, con argomentazione non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando che avesse proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione)

    La norma è individuata nel testo come quella relativa al delitto di evasione; la decisione non ne espone ulteriormente la disciplina.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La coscienza e volontà dell’allontanamento richieste per il delitto di evasione possono essere ritenute sussistenti quando la persona sottoposta agli arresti domiciliari esce dall’alloggio assegnatole per recarsi in un altro alloggio dello stesso stabile; la valutazione va compiuta sulle concrete modalità dell’allontanamento e può essere confermata in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che ripropone una contestazione sull’elemento soggettivo già adeguatamente esaminata dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata offre una risposta congrua e non manifestamente illogica.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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