Cassazione Penale, Ordinanza n. 30977/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per la violazione di una misura di prevenzione personale ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, applicandogli una pena detentiva sostituita con lavoro di pubblica utilità. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla sussistenza del dolo generico; con il secondo motivo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, con richiamo agli artt. 132 e 62-bis c.p. La Corte rileva tuttavia che le censure si risolvono in doglianze di merito non deducibili in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate perché la motivazione della sentenza di merito è esauriente sia sulla condotta tenuta sia sulla consapevolezza della violazione, sia sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse una motivazione sufficiente e non illogica sulla responsabilità, sul dolo generico e sul trattamento sanzionatorio. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato che l'imputato si era addentrato nel territorio comunale in violazione della prescrizione impostagli, senza necessità di recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri per comunicare alcunché, essendo già sottoposto a una nuova misura di prevenzione più gravosa, con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, mantenendo la distanza minima di duecento metri. Non essendovi vizi deducibili o carenze motivazionali, il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Disposizione penale violata dall'imputato per inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione personale applicata.
Richiamato dalla difesa per contestare il trattamento sanzionatorio; la Corte non ravvisa vizi della motivazione sulla pena.
Richiamato dalla difesa in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene la motivazione sul punto adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e non illogica.
- Il dolo generico può ritenersi adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizzi la consapevole violazione di una prescrizione chiara e specifica imposta da una misura di prevenzione.
- Il sindacato di cassazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione, non potendo tradursi in una diversa valutazione discrezionale della pena.
- Il ricorso è inammissibile anche quando le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione, non evidenzino reali lacune argomentative del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →