Cassazione Penale, Ordinanza n. 10122/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito ritenuto necessario per qualsiasi ricorso di legittimità dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione all'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso non conteneva la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
norma posta a base del decreto di espulsione oggetto di opposizione
ha introdotto la regola secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale nei termini richiamati dalla Corte
base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come richiamata nella parte decisoria
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello
ha affermato che, dopo la l. n. 103/2017, il ricorso di legittimità deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, non essendo più consentito il ricorso personale
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa non più esclusi a distanza di tempo dall'entrata in vigore della nuova disciplina
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il ricorso personale per cassazione non è più consentito e determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sia rispettato il requisito della sottoscrizione tecnica.
- In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni per escludere la colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →