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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10122/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito ritenuto necessario per qualsiasi ricorso di legittimità dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La persona interessata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione all'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso non conteneva la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    norma posta a base del decreto di espulsione oggetto di opposizione

  • l. n. 103/2017

    ha introdotto la regola secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale nei termini richiamati dalla Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come richiamata nella parte decisoria

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello

    ha affermato che, dopo la l. n. 103/2017, il ricorso di legittimità deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, non essendo più consentito il ricorso personale

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa non più esclusi a distanza di tempo dall'entrata in vigore della nuova disciplina

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il ricorso personale per cassazione non è più consentito e determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sia rispettato il requisito della sottoscrizione tecnica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni per escludere la colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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