Cassazione Penale, Sentenza n. 15723/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di mezzi (autocarri Iveco EG388YD, EJ277AX, CV536KP) e di un escavatore Hitachi EX215 intestati o riconducibili al Brunetta per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., concorso ex art. 110 c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza o apparente motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi formali del trasportatore (iscrizione albo, autorizzazioni, verifica formale del centro di conferimento), di non aver ricevuto profitti illeciti, di non comparire nelle riprese come conducente, e di non poter controllare la reale natura dei rifiuti oltre l'uso della normale diligenza. Contestava anche la motivazione del periculum in mora, ritenendola priva di concretezza e attualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari reali sia limitato a vizi di legge (art. 325 c.p.p.) e che nel caso non sussista alcuna motivazione assente o meramente apparente. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata valutata come ampiamente motivata sulla gravita indiziaria, richiamando plurimi elementi (riprese video, intercettazioni, documenti) che collegano il Brunetta all'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, nonché al ruolo attivo dei suoi mezzi e della ruspa. Anche il periculum in mora è stato adeguatamente motivato: la natura abituale del reato e l'impiego ripetuto dei beni rendevano necessario il sequestro per impedire la prosecuzione o l'aggravamento dell'illecito; rilevata la "peculiare propensione criminale" del Brunetta. La Corte ha inoltre escluso la valutazione di documenti prodotti successivamente all'ordinanza impugnata (cognizione esclusiva del giudice della cautela). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e al ricorrente è stato addebitato il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina dell'impugnazione per cassazione in materia di misure cautelari reali
Limita il ricorso per cassazione alle misure cautelari reali ai soli vizi di legge; quanto al vizio di motivazione richiede l'assenza totale del percorso argomentativo o motivazione talmente generica da risultare apparente
art. 452-quaterdecies cod. pen.
reato di traffico illecito di rifiuti
Norma del codice penale che configura il reato oggetto dell'indagine; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione ad un'attività organizzata e abituale di gestione illecita dei rifiuti
concorso di persone nel reato
Usato per configurare la partecipazione del Brunetta nella pluralità di soggetti che hanno contribuito all'attività illecita
conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
Prevede l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha fissato equitativamente euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
precedente citato in motivazione
Richiamata per valutare l'assenza di colpa della parte nella proposizione del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per vizio di legge: contestazioni meramente di merito sulla valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
- La motivazione del giudice della riesame deve essere valutata secondo parametri stringenti: è sufficiente che il provvedimento contenga un percorso argomentativo logico e articolato che colleghi gli elementi probatori alle conclusioni; critiche generiche non ne compromettono la validità.
- In presenza di un reato abituale (es. gestione organizzata e ripetuta di rifiuti illeciti) il periculum in mora può giustificare il sequestro preventivo dell'area e dei mezzi ripetutamente utilizzati, laddove vi sia il rischio concreto che i beni continuino ad essere impiegati per l'illecito.
- La regolare esistenza di autorizzazioni formali o l'adempimento di obblighi amministrativi da parte del trasportatore non esclude automaticamente responsabilità penale se vi sono gravi indizi che lo collegano ad un'attività criminosa organizzata; la diligenza ordinaria non è sufficiente a scagionare chi fornisce apporto attivo o sistematico all'illecito.
- Le prove di natura indiziaria (riprese video, intercettazioni, documenti investigativi) possono, se numerose e coese, fondare la gravita indiziaria anche in assenza di prova di profitto diretto; la partecipazione effettiva può emergere da modalità operative, frequenza d'uso dei beni e comunicazioni tra gli indagati.
- Documenti e fatti sopravvenuti successivamente al provvedimento cautelare non sono normalmente valutabili dalla Corte di Cassazione quale sindacato di legittimità sulla misura: tali elementi devono essere proposti davanti al giudice della cautela in sede competente.
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