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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17080/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. per la pena inflitta con sentenza del 6/7/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando la gravità del reato e l'esistenza di un procedimento penale in corso, ritenendo che il detenuto non avesse maturato una sufficiente revisione critica del proprio passato criminale e quindi non fosse idoneo al beneficio. Il ricorrente denunciava mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contestando l'affermazione che il giudizio sulla pericolosità sociale non possa mutare alla luce delle risultanze della relazione dell'equipe trattamentale e lamentando l'omessa valutazione di elementi positivi quali la regolare condotta carceraria, la partecipazione alle attività d'istituto e l'offerta lavorativa collegata a programmi di volontariato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che la motivazione del Tribunale era illogica e non adeguatamente ancorata alle risultanze procedimentali. La Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui gravità del reato e precedenti costituiscono solo il punto di partenza dell'analisi della personalità, ma non possono da soli impedire la concessione dell'affidamento; non è richiesto che il soggetto dimostri una completa revisione critica del passato, bensì che tale processo sia almeno avviato; il Tribunale deve valutare le relazioni dell'equipe trattamentale, la condotta successiva e gli elementi positivi emergenti e, se del caso, può adottare un principio di gradualità prevedendo ulteriore osservazione o esperimenti premiali. Poiché il provvedimento impugnato aveva valorizzato esclusivamente la gravità dei fatti e il carico pendente senza motivare compiutamente la persistenza di ragioni ostative, la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; interpretata come misura volta al reinserimento sociale e che richiede una valutazione prognostica basata sull'osservazione della personalità e sulle risultanze istruttorie, non potendo escludere il beneficio solo per la gravità del reato o i precedenti.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Materia procedurale relativa ai poteri istruttori del tribunale di sorveglianza; richiamata per sottolineare il dovere del giudice di svolgere adeguate attività istruttorie e di valutare le risultanze, incluse le relazioni dell'equipe trattamentale.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale relativa al reato di stupefacenti per il quale è stato condannato il ricorrente; la corte ha precisato che la gravità del reato costituisce un elemento di partenza nell'analisi della personalità ma non può automaticamente precludere l'accesso a misure alternative.

  • Corte costituzionale, sent. 5 dicembre 1997, n. 377

    Richiamata per il principio che l'affidamento in prova realizza una forma esterna di esecuzione della pena finalizzata al reinserimento sociale, e dunque va valutato in funzione di una prognosi ragionevole di reinserimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti richiamati: Sez. 1, n. 1410/2019; Sez. 1, n. 31420/2015 e altri precedenti)

    Consolidato orientamento che stabilisce: a) gravità del reato e precedenti sono punto di partenza ma non decisivi; b) non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, basta che tale processo sia avviato; c) il giudice deve tener conto della condotta successiva, delle relazioni trattamentali e di indicatori positivi; d) è legittimo applicare il principio di gradualità prevedendo ulteriori osservazioni o esperimenti premiali.

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti sono elementi importanti ma costituiscono solo il punto di partenza per la valutazione prognostica: non possono di per sé precludere l'affidamento in prova.
  • Il tribunale di sorveglianza deve esaminare e motivare adeguatamente le risultanze investigative e le relazioni dell'equipe trattamentale; le valutazioni non possono essere generiche o basate solo sul carico pendente.
  • Non è richiesto che il condannato dimostri una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dalle osservazioni emerga l'avvio di un processo di revisione e reinserimento.
  • Il giudice può applicare il principio di gradualità: se emergono segnali positivi ma permangono dubbi, può disporre un periodo di osservazione aggiuntivo o esperimenti premiali prima di concedere la misura alternativa.
  • In caso di omissione o motivazione illogica del tribunale circa elementi positivi significativi (es. buona condotta carceraria, partecipazione ad attività, proposte di lavoro o volontariato), la decisione è vulnerabile a ricorso e possibile annullamento in Cassazione.

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