Cassazione Penale, Sentenza n. 27561/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (omessa istituzione/tenuta delle scritture contabili); 2) violazione dell'art. 219 legge fallimentare e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, poiché non risulterebbe distrazione di beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto ammissibile la contestazione in forma alternativa delle ipotesi di bancarotta documentale e ha confermato che, sebbene la Corte territoriale abbia usato un riferimento formale al dolo generico, la motivazione dimostra la sussistenza del dolo specifico (finalità di impedire la ricostruzione dello stato degli affari e coprire la distrazione di beni per circa 62.000 euro verso altra società riconducibile al medesimo imputato). Pertanto il primo motivo è generico e infondato. Il secondo motivo è parimenti generico: la Corte territoriale ha valutato correttamente la non applicabilità della tenuità del danno richiamando la sparizione di beni di rilevante valore e richiedendo una valutazione del danno sulla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
citato in relazione al capo b) per false dichiarazioni alla Guardia di Finanza sulla qualità di incensurato
norma relativa al reato di false dichiarazioni; contestata al ricorrente per i fatti richiamati dalla sentenza
art. 216 comma 1 n.2 legge fallimentare
richiamato nella motivazione in tema di omessa tenuta della contabilità
la disposizione punisce modalità di tenuta della contabilità che rendono impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale; per a fortiori la stessa tutela si estende anche all'omessa istituzione parziale delle scritture contabili
citato a confronto come fattispecie di bancarotta semplice documentale
articolo che disciplina la bancarotta semplice documentale; serve a distinguere le ipotesi senza dolo specifico da quelle fraudolente
richiamato nel secondo motivo in tema di circostanza attenuante della speciale tenuità del danno
la tenuità del danno va valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori (massa attiva), non in relazione a singoli rapporti o alla mera differenza tra attivo e passivo
richiamato per la condanna alle spese e alla somma da versare in favore della Cassa delle ammende
norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e, in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e successive modifiche
citato in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti
previsione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, nei termini e condizioni richiamati nella motivazione
Massime di principio
- La contestazione alternativa delle diverse fattispecie di bancarotta documentale (fraudolenta a dolo specifico vs tenuta fraudolenta a dolo generico o bancarotta semplice) è ammissibile e non determina indeterminatezza dell'imputazione.
- L'omessa tenuta o l'istituzione parziale delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale se è provato che l'omissione è stata posta in essere con lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).
- La sussistenza del dolo specifico può essere desunta anche in presenza di errata qualificazione formale del dolo da parte del giudice, purché la motivazione dimostri concretamente l'intento di impedire la ricostruzione della massa attiva e di coprire distrazioni di beni.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219 legge fallimentare) si valuta sulla base della diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, non sulla sola entità numerica del passivo o sul rapporto con un singolo creditore; distrazioni anche di importo non enorme possono escludere la tenuità se incidono in modo rilevante sulla massa attiva.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice; argomentazioni generiche che non affrontano le ragioni poste a base della decisione territoriale sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- In Cassazione, la parte che propone ricorso rischia la condanna alle spese e a somme aggiuntive (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa.
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