Cassazione Penale, Sentenza n. 482/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a tre ordinanze restrittive in carcere emesse a partire dal 24/01/2000 e poi dichiarate inefficaci per vizi di rito; l'istante era indagato per reati tra cui estorsione, sequestro di persona, violenza privata e il porto/possesso di armi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda basandosi sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, ritenute sufficienti a sostenere la misura cautelare nonostante la sentenza di assoluzione del Tribunale che aveva invece rilevato l'inattendibilità e le numerose contraddizioni del dichiarante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Cassazione ha precisato che la Corte territoriale ha sbagliato nell'equiparare, in via assoluta, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate a sostegno della misura cautelare alla situazione in cui la persona offesa si sia totalmente sottratta all'esame dibattimentale; inoltre ha osservato che, poiché il giudice della cognizione aveva ritenuto le dichiarazioni della persona offesa inattendibili, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare se quelle stesse dichiarazioni conservassero autonoma valenza dimostrativa nella sede di riparazione e valutare l'esistenza di riscontri indipendenti. La vicenda è quindi rimessa al giudice di merito per un nuovo esame, con regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura del ricorrente in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente per non avere valutato correttamente l'attendibilità e l'autonomia probatoria delle dichiarazioni predibattimentali.
Richiamato a fini comparativi: se prove utilizzabili al momento dell'adozione della misura diventano inutilizzabili per la decisione della persona offesa di sottrarsi all'esame, il giudice della cautela deve considerare lo scenario legittimo al momento dell'adozione. La Cassazione precisa però che questa equiparazione non può essere estesa automaticamente ai casi di ritrattazione o reticenza che hanno già determinato il giudice della cognizione a valutare l'inattendibilità del dichiarante.
Stabilisce l'inutilizzabilità, nel giudizio di colpevolezza, delle dichiarazioni rese dall'imputato o da altri soggetti se non confermate in dibattimento; la Cassazione distingue i casi in cui la persona si sottrae all'esame (dove tali dichiarazioni non vincolano il giudizio di colpevolezza) da quelli in cui il giudice di merito ha già ritenuto le dichiarazioni inattendibili.
Norma attraverso la quale le contestazioni possono introdurre nel dibattimento le dichiarazioni predibattimentali di chi ritratti o sia reticente; la Cassazione osserva che, quando il giudice della cognizione ha operato una valutazione complessiva di inattendibilità, tale valutazione incide anche sulla rilevanza di quelle stesse dichiarazioni nella valutazione della riparazione.
Citati nel capo d'imputazione originario: indicano la natura dei reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare; non sono stati però decisivi nella motivazione della Corte di Cassazione sul diritto alla riparazione, che si è concentrata sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e sulle ricadute della sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia rispetto al giudizio di cognizione ma non può attribuire importanza decisiva a prove o condotte già escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione dopo una valutazione complessiva di inattendibilità del dichiarante.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate dal giudice della riparazione, salvo che il giudice della cognizione le abbia espressamente ritenute inattendibili; in tal caso occorre verificare se esistano riscontri indipendenti che ne mantengano la valenza probatoria.
- Non è corretto equiparare automaticamente la reticenza o la ritrattazione in dibattimento alla mera sottrazione all'esame: la qualità e l'effetto probatorio delle dichiarazioni richiedono una valutazione specifica in funzione del contesto e delle determinazioni già assunte dal giudice del merito.
- Nel giudizio sulla riparazione il punto centrale è l'accertamento se la custodia cautelare sia stata adottata sulla base di elementi che, pur essendo oggi non utilizzabili o ritrattati, risultino comunque sostenuti da riscontri obiettivi indipendenti; in assenza di tali riscontri la domanda di riparazione può trovare accoglimento.
- La Corte d'appello chiamata a riesaminare la domanda deve esaminare espressamente l'idoneità delle dichiarazioni predibattimentali a conservare valore probatorio in presenza della valutazione negativa del giudice della cognizione e regolamentare le spese del nuovo giudizio.
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