Cassazione Civile, Ordinanza n. 08494/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso dall'ente proprietario di un immobile ad uso abitativo occupato dalla ricorrente. L'ente sosteneva che l'alloggio fosse detenuto abusivamente dalla donna, la quale non avrebbe avuto titolo per subentrare nel rapporto locatizio già intestato al padre e poi, in seguito al decesso di questi, alla madre. Chiedeva quindi il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno. La resistente in primo e secondo grado replicava di aver ricevuto, già negli anni 1967 e 1970, comunicazioni dell'ente con indicazione della possibilità di acquisire in proprietà l'alloggio; deduceva inoltre che il padre aveva presentato domanda di riscatto nel 1977 e nuovamente nel 1986, senza risposta, e che analoga istanza era stata riproposta dopo il decesso della madre. In base a tali elementi rivendicava il diritto alla cessione dell'alloggio e, comunque, la prosecuzione/regolarizzazione del rapporto quale erede degli originari assegnatari, richiamando l'art. 27 della legge n. 513 del 1977 e, in appello e in cassazione, l'art. 63 della L.R. n. 8 del 2018. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'ente, dichiarando la ricorrente occupante abusiva e ordinando la restituzione; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo tardiva l'"accettazione" del padre rispetto alle offerte di vendita, qualificandola come mera controproposta non accettata dall'ente, e ribadendo che il diritto alla cessione non è trasmissibile agli eredi e che mancavano in concreto i requisiti per l'assegnazione/subentro. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione di norme di diritto per il mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione dell'immobile già concesso al padre e, comunque, del diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa regionale. Tuttavia il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, si limitava a reiterare le censure di appello senza indicare specificamente le norme violate né confutare i passaggi decisivi della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era del tutto generica e non specificamente correlata alla sentenza impugnata, perché non confrontava le ragioni poste a base del rigetto in appello e non indicava in modo puntuale le norme asseritamente violate. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che la decisione della Corte d'appello era corretta nel ritenere: 1) che la tardiva dichiarazione del padre della ricorrente, intervenuta molti anni dopo le offerte di cessione, non valesse come accettazione ma come mera controproposta non accolta dall'ente; 2) che, in materia di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario non acquistano un autonomo diritto alla cessione dell'alloggio, poiché il trasferimento richiede la verifica di condizioni soggettive riferite al solo assegnatario; 3) che non esiste un subentro automatico e, in concreto, la ricorrente non aveva dimostrato i requisiti legali richiesti per la regolarizzazione/assegnazione, risultando anzi l'alloggio in stato di abbandono e privo di utenze. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento introduttivo davanti al tribunale
usato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 27 della legge n. 513 del 1977
invocato dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto alla cessione dell'alloggio; la Corte, per quanto emerge, esclude che esso attribuisca agli eredi un diritto trasmissibile alla cessione
richiamato per escludere che gli eredi dell'assegnatario possano vantare un titolo per ottenere coattivamente il trasferimento dell'immobile
art. 63 della L.R. n. 8 del 2018
invocato per la regolarizzazione/subentro; la Corte osserva che non sussiste un diritto al subentro automatico e che mancavano i requisiti legali per l'assegnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello, senza specifica critica ai passaggi decisivi della decisione, determina l'inammissibilità.
- In materia di edilizia residenziale pubblica, il diritto alla cessione dell'alloggio è subordinato alla verifica di presupposti soggettivi riferiti all'assegnatario e non si trasmette automaticamente agli eredi.
- La tardiva adesione dell'assegnatario a una proposta di acquisto può integrare una controproposta e non un'accettazione idonea a perfezionare il trasferimento, se non seguita da accettazione dell'ente proprietario.
- Il subentro o la regolarizzazione del rapporto nell'edilizia residenziale pubblica non operano in via automatica in capo ai familiari o eredi dell'originario assegnatario, occorrendo la prova dei requisiti legali richiesti.
- Le valutazioni di fatto e di prova operate dal giudice di merito, se congruamente motivate e non specificamente censurate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
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