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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9446 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.O. ha impugnato la sentenza del 7 febbraio 2012 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. La controversia riguardava il preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura, emesso per cartelle non pagate per complessivi 17.158,71 euro. Il ricorrente sosteneva che il preavviso fosse l’atto con cui veniva comunicato il fermo e dovesse quindi indicare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, le informazioni sui tributi, le date di notifica delle cartelle, il responsabile del procedimento e le modalità, i termini e il giudice competente per impugnare. Equitalia ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso, affermando che il responsabile del procedimento era indicato; con ricorso incidentale ha inoltre contestato la giurisdizione tributaria sulle somme non tributarie, relative a violazioni stradali, sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e diritti camerali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il ricorso di S.O. è stato ritenuto infondato: il preavviso conteneva le informazioni sulle modalità di pagamento, il responsabile del procedimento e l’ufficio cui rivolgersi, mentre l’allegato riportava per ciascuna cartella il numero identificativo, il tipo di tributo, l’importo e la data di notifica. La mancata indicazione nell’atto del termine e dell’organo competente per l’impugnazione non ne invalida la legittimità; può invece giustificare la rimessione in termini se il ricorrente è incorso in errore e ha impugnato tardivamente. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato respinto perché la CTP aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione sulle pretese non tributarie. La CTP aveva inoltre annullato il fermo limitatamente alle cartelle per le quali era maturata la prescrizione decennale, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle cartelle per violazioni stradali. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    il preavviso di fermo impugnato, oltre a contenere, in ossequio all'art. 7 dello Statuto del contribuente, le informazioni sulle modalità di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento, e dell'ufficio presso il quale richiedere informazioni, richiamava, nell'allegato, anche le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, con l'indicazione del numero identificativo, del tipo di tributo, dell'importo dovuto e della data di notifica.

    Il preavviso di fermo soddisfa gli obblighi informativi rilevanti quando fornisce le informazioni per pagare e per chiedere chiarimenti e permette di identificare le cartelle sottostanti, indicando per ciascuna numero, tributo, importo e data di notifica.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4

    la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente

    L’omessa indicazione dei termini e dell’autorità cui rivolgersi non rende invalido l’atto amministrativo; può però consentire la rimessione in termini quando abbia causato un errore processuale e l’impugnazione sia tardiva.

Massime di principio

  • La carenza nell’atto delle indicazioni sul termine e sul giudice competente per l’impugnazione, di per sé, non comporta l’invalidità dell’atto; può incidere invece sulla tempestività del ricorso, giustificando la rimessione in termini se l’errore è riconducibile a tale omissione.
  • Per verificare la sufficienza informativa di un preavviso di fermo, occorre considerare anche gli allegati richiamati: nel caso deciso, l’identificazione delle cartelle e l’indicazione di tributo, importo e data di notifica, insieme alle informazioni procedimentali e di pagamento, sono state ritenute sufficienti.
  • La giurisdizione sulle pretese non tributarie deve essere distinta da quella sulle pretese tributarie; se il giudice di primo grado ha già dichiarato il difetto di giurisdizione per le prime, la relativa censura incidentale non può presentarsi come se tale statuizione mancasse.

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