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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31016/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui a un soggetto è stata applicata una sanzione amministrativa di euro 187.500 per la violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 82 del 2006, accertata il 4 ottobre 2006. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Agrigento, che l’aveva accolta. Il Ministero aveva quindi proposto appello, accolto dalla Corte d’appello di Palermo, la quale aveva ritenuto tempestivo l’appello e infondati i motivi di opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 325 c.p.c. per mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; 2) questione sul termine di conclusione del procedimento amministrativo; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla lecita provenienza del prodotto rinvenuto in eccesso; 4) tempestività della contestazione; 5) errata qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri: poiché il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l’appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione; invece era stato proposto con ricorso e, soprattutto, notificato tardivamente oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Non essendovi possibilità di sanatoria per il tardivo perfezionamento della notifica, l’impugnazione era inammissibile e il processo non poteva proseguire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, in ragione della tardiva notificazione dell’appello proposto con ricorso anziché con citazione nel regime previgente al d.lgs. n. 150 del 2011. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, l. n. 82 del 2006

    Costituisce la norma sostanziale la cui violazione amministrativa era stata contestata e sanzionata.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività e quindi l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 23 l. n. 689 del 1981

    Nel regime previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina l’opposizione a ordinanza-ingiunzione; per i giudizi introdotti sotto la sua vigenza l’appello segue la forma ordinaria della citazione.

  • artt. 339 e seguenti c.p.c.

    Per i giudizi di appello nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione introdotte prima del d.lgs. n. 150 del 2011 si applica la disciplina ordinaria dell’impugnazione.

  • d.lgs. n. 150 del 2011

    È richiamato come discrimine temporale: la causa era stata introdotta prima della sua entrata in vigore, sicché non si applicava il nuovo rito per l’appello.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È la norma applicata per cassare senza rinvio la sentenza, poiché il processo non poteva essere proseguito.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione introdotti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non con ricorso.
  • L’erronea proposizione dell’appello con ricorso può essere sanata solo se, entro il termine di impugnazione, l’atto risulta non solo depositato, ma anche notificato alla controparte; in difetto, l’impugnazione è tardiva e non sanabile.
  • Quando l’impugnazione è stata proposta oltre il termine legale e il processo non poteva essere proseguito, la Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
  • Se il primo motivo di ricorso investe validamente la ritualità dell’appello ed è accolto, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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