Cassazione Penale, Sentenza n. 44801/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato l'ordinanza del GIP (16/04/2024) applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di Serpico per i reati di concorso in corruzione propria e occultamento di atti pubblici. L'imputazione contestava che, in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Aversa, Serpico avesse accettato la promessa di Cavaliere Anna (tecnico di parte e intermediaria per gli imprenditori Cecere e la De Gaetano) di aiutare a smaltire l'arretrato delle pratiche senza essere nominata o retribuita, in cambio di notizie riservate sui sopralluoghi, sulla nomina del RUP e della possibilità di ottenere in tempi rapidi i permessi di costruire relativi alle pratiche Prestige e Centro direzionale. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza del riesame per presunta errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato parzialmente gli elementi, ignorato il contesto più ampio con altri protagonisti (es. il geometra Minale e gli imprenditori Cecere) e sottovalutato il nesso corruttivo tra la prestazione resa dalla Cavaliere e gli atti d'ufficio del dirigente; ha inoltre invocato la sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso proponesse censure di fatto e richieste di rivalutazione del compendio probatorio non consentite in sede di legittimità cautelare, ove il sindacato è limitato a violazioni di norme o a manifeste illogicità della motivazione. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, pur emergendo anomalie nella gestione dell'ufficio tecnico, non risultava provata la correlazione sinallagmatica tra la promessa/prestazione della Cavaliere e l'esercizio di atti d'ufficio favorevoli da parte del Serpico (non era emerso che egli avesse garantito esiti favorevoli o anticipato l'esame delle pratiche). Ha inoltre ritenuto generiche le censure in ordine alle esigenze cautelari. Conseguenza pratica: resta in piedi l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare disposta dal GIP (quindi il provvedimento di arresti domiciliari non è stato ripristinato).
Norme richiamate
Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 192 c.p.p.; la Corte osserva che, in materia di misure cautelari, il sindacato di legittimità è limitato a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione e non consente la riconsiderazione dei fatti o della valutazione degli indizi.
La Corte ha valutato l'eventuale ricaduta della fattispecie nell'ambito dell'art. 318 ma ha confermato che anche per questa norma è necessario il rapporto sinallagmatico tra la promessa/dazione di utilità e l'esercizio della funzione pubblica; in mancanza di prova di tale connessione la qualificazione non è applicabile.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la rivalutazione dei fatti e degli indizi da parte della Corte di legittimità.
- Per configurare corruzione (o altri reati che richiedono una dazione/promessa di utilità) è necessario dimostrare il nesso sinallagmatico tra l'utilità promessa o ricevuta e l'atto o l'esercizio della funzione pubblica: la mera amicizia, l'aiuto occasionale o il vantaggio indiretto non sono di per sé sufficienti.
- Nel valutare misure cautelari il giudice deve motivare in modo coerente e completo l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione del reato); censure generiche circa il rischio di prosecuzione di rapporti non ancorati a fatti concreti sono generalmente inammissibili.
- La presenza di anomalie organizzative o di comportamenti irregolari nell'ufficio pubblico non determina automaticamente la responsabilità penale di tutti i suoi componenti: occorre collegare specifici comportamenti e responsabilità individuali all'elemento soggettivo e al nesso causale richiesto dalla norma penale applicata.
- Se la difesa o il giudice di merito pongono in evidenza l'assenza di prove di favoritismi concreti o di anticipazione dell'esame delle pratiche, è difficile sostenere l'esistenza di un patto corruttivo solo sulla base di un rapporto amicale e di prestazioni non retribuite.
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