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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32633/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte di registro e ipocatastali, conseguenti a un avviso di liquidazione fondato su una precedente pronuncia di rideterminazione del valore di un immobile compravenduto. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo che fosse stata notificata dopo il decesso del contribuente originario e dopo la presentazione della dichiarazione di successione, e che la notifica, intestata al dante causa e indirizzata nei confronti di una sola erede, fosse radicalmente nulla e non sanata dal ricorso. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 65, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la dichiarazione di successione non equivalesse alla comunicazione formale prevista dalla norma e che, in mancanza di tale comunicazione, la notifica potesse avvenire presso il domicilio fiscale di uno degli eredi; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la nullità della notifica fosse comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo stato proposto tempestivo ricorso; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile tra le premesse e le conclusioni, poiché la CTR aveva contemporaneamente ritenuto sufficiente la conoscenza del decesso tramite successione e, tuttavia, nullo l'atto notificato all'erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto che la sola presentazione della dichiarazione di successione non soddisfa l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, poiché tale adempimento richiede una comunicazione formale delle generalità e del domicilio fiscale degli eredi, senza equipollenti. Ha inoltre ribadito che la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata, ex art. 156, comma 3, c.p.c., quando l'erede propone tempestivo ricorso, trattandosi di vizio che non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 65, commi 2 e 4, d.P.R. n. 600/1973

    Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale; la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

    La comunicazione richiesta è un adempimento formale, privo di equipollenti, finalizzato a consentire all'amministrazione di notificare direttamente agli eredi gli atti relativi a debiti tributari sorti in capo al de cuius; in mancanza di tale comunicazione, è legittima la notifica impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario propone tempestivo ricorso, poiché la notificazione costituisce mera condizione di efficacia dell'atto e non elemento costitutivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per contraddittorietà della motivazione è stata proposta, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le norme processuali invocate per denunciare, rispettivamente, violazioni di legge e nullità della sentenza in cassazione.

Massime di principio

  • L'obbligo degli eredi di comunicare all'ufficio finanziario le proprie generalità e il domicilio fiscale richiede una comunicazione formale e specifica; la mera presentazione della dichiarazione di successione non la sostituisce.
  • Se la comunicazione prevista dall'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 non è stata effettuata, la notifica degli atti intestati al de cuius può essere validamente eseguita impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto.
  • La notificazione della cartella di pagamento è una condizione di efficacia dell'atto impositivo: i vizi della notificazione, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo mediante tempestiva impugnazione, sono sanati ex art. 156 c.p.c.
  • In tema di notifica degli atti tributari agli eredi, la distinzione tra nullità e inesistenza va circoscritta ai casi di totale mancanza o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione; le mere difformità dal modello legale integrano nullità sanabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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