Sentenza n. 5536/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 13404 del 6.5.2025, con il quale il Responsabile del Settore V del Comune di Palma Campania ha disposto “l’annullamento del silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 20 c. 4 sulla S.C.I.A. prot. n. 946/2023 ed annullamento in autotutela degli effetti della medesima ai sensi degli artt. 19 c. 4 e dell’art. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11179 del 14.4.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento; c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 6 maggio 2025 di annullamento del silenzio-assenso e degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata l’11 gennaio 2023, relativa al frazionamento e al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato il provvedimento comunale che aveva annullato il silenzio-assenso formatosi sulla SCIA alternativa al permesso di costruire dell’11 gennaio 2023. Con il primo motivo ha contestato i presupposti dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, deducendo il superamento del termine di dodici mesi, l’assenza di un interesse pubblico prevalente e la lesione dell’affidamento. Con il secondo ha denunciato sviamento, sostenendo che il Comune fosse intervenuto soltanto per reagire alla prospettata fondatezza della sua opposizione di terzo contro una precedente sentenza relativa alla distinta SCIA della società locataria. Con il terzo e il quarto motivo ha sostenuto la legittimità del mutamento d’uso e del frazionamento, invocando la disciplina regionale della SCIA alternativa al permesso di costruire e le norme regionali sul recupero e sul mutamento di destinazione d’uso. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per effetto del giudicato formatosi in relazione alla precedente controversia.
La decisione
Il TAR ha respinto anzitutto l’eccezione di improcedibilità: la precedente sentenza riguardava titoli diversi e il ricorrente era rimasto estraneo a quel giudizio; inoltre, il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile l’opposizione di terzo per sopravvenuta carenza d’interesse, senza consolidare un accertamento preclusivo sulla SCIA qui controversa. Nel merito, ha respinto congiuntamente il terzo e il quarto motivo: il ricorrente aveva espressamente qualificato la propria SCIA come intervento ai sensi degli artt. 4 e 6-bis l.r. Campania 19/2009, le cui istanze dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. La SCIA dell’11 gennaio 2023 era quindi tardiva e inidonea a produrre effetti; il Comune non era tenuto a ricercare una diversa base normativa che potesse consentire l’intervento. Tale ragione, sufficiente a sorreggere il provvedimento plurimotivato, ha assorbito l’esame delle ulteriori ragioni comunali e delle relative censure. Ha respinto anche il primo motivo: la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella SCIA consentiva l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi; l’interesse pubblico alla tutela dell’ordinato assetto del territorio è stato ritenuto sussistente in re ipsa e non è tutelabile l’affidamento alla conservazione di una situazione illegittima provocata dalla stessa dichiarazione non veritiera dell’interessato. Ha respinto infine il secondo motivo, non ravvisando sviamento nell’esercizio dei poteri repressivi edilizi. Ricorso respinto; spese compensate tra le parti costituite e nulla sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, l.r. Campania 19/2009
Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4. 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022
Le istanze per gli interventi disciplinati dagli artt. 4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale dovevano essere presentate entro il 30 settembre 2022. Una SCIA depositata successivamente, qualificata dal privato come intervento fondato su quelle disposizioni, è tardiva e non può produrre effetti.
art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
E tale falsità di rappresentazione integra una circostanza già sufficiente a comportare la legittimità dell’annullamento d’ufficio pur compiuto oltre il predetto termine perentorio dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale
La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dell’interessato può giustificare l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies.
art. 2, comma 6, l.r. Campania 13/2022
Al contrario, costituisce ragione sufficiente e dirimente quella espressa nella motivazione contenuta nel provvedimento impugnato nel senso dell’inammissibilità di istanze presentate, ai sensi degli artt. 4 e 6-bis della L.R. n. 19/2009, ma oltre il termine ultimo perentorio del 30 settembre 2022
La disposizione regionale invocata dal ricorrente per sostenere l’assoggettamento dell’intervento a SCIA alternativa non imponeva al Comune di riqualificare una segnalazione espressamente presentata dal privato sulla base di una diversa disciplina regionale e oltre il termine perentorio previsto per quest’ultima.
artt. 19, comma 4, e 20, comma 4, l. 241/1990
Infatti, un tale intervento correttivo si sarebbe posto in contrasto con la celerità degli strumenti di liberalizzazione dell’attività edilizia, in ordine ai quali è unicamente ammesso che il Comune proceda alla verifica di quanto dichiarato dal privato, al fine di esercitare in proposito i propri eventuali poteri inibitori.
Nel controllo sulla SCIA il Comune verifica quanto dichiarato dal privato e può esercitare i poteri previsti dalla legge; non è tenuto a rielaborare la qualificazione dell’intervento per individuare una diversa disciplina che possa consentirlo.
artt. 4, 6-bis e 12, comma 1, l.r. Campania 19/2009
Al contrario, costituisce ragione sufficiente e dirimente quella espressa nella motivazione contenuta nel provvedimento impugnato nel senso dell’inammissibilità di istanze presentate, ai sensi degli artt. 4 e 6-bis della L.R. n. 19/2009, ma oltre il termine ultimo perentorio del 30 settembre 2022
La SCIA presentata oltre il termine perentorio del 30 settembre 2022 per interventi espressamente ricondotti agli artt. 4 e 6-bis non è idonea a fondare la realizzazione dell’intervento.
Massime di principio
- Quando il privato qualifica espressamente una SCIA edilizia come intervento fondato su specifiche disposizioni normative, l’amministrazione, nel verificarne la legittimità, non è tenuta a rielaborare la segnalazione e a ricercare d’ufficio una diversa base normativa che possa consentire l’intervento.
- La SCIA presentata oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina regionale invocata per l’intervento è inidonea a produrre effetti giuridici; tale ragione è sufficiente a sorreggere un provvedimento plurimotivato e consente di prescindere dall’esame delle ulteriori motivazioni e delle relative censure.
- La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella SCIA può giustificare l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- In materia di tutela dell’assetto del territorio, l’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo illegittimo ottenuto sulla base di una rappresentazione non veritiera può ritenersi sussistente in re ipsa; chi ha concorso a determinare l’illegittimità non può invocare un affidamento tutelabile nella conservazione della situazione favorevole.
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