Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36538/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza dell'11 novembre 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2023 per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli era stato contestato che il 24 luglio 2019 avesse occupato circa 36 mq di una sede stradale pubblica di Palermo installandovi un banco per la vendita di abbigliamento. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa sosteneva che l'occupazione fosse durata solo poche ore, fosse cessata dopo l'intimazione degli agenti e non fosse proseguita nei giorni successivi; mancavano quindi, secondo il ricorrente, un'occupazione per un apprezzabile periodo e il dolo richiesto dall'art. 633 c.p., e la Corte territoriale non aveva risposto adeguatamente alla censura. Con il secondo motivo, deduceva violazione dell'art. 131-bis c.p. e illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente la gravità del fatto e la Corte d'appello avrebbe escluso la particolare tenuità valorizzando erroneamente, da un lato, la condotta successiva al reato in senso sfavorevole e, dall'altro, l'abitualità desunta da successivi episodi di occupazione riferiti da un operante.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 633 c.p. non richiede che l'occupazione si realizzi effettivamente o duri a lungo; è sufficiente l'invasione arbitraria del bene con il fine di occuparlo o trarne profitto, e il fine di occupazione ricorre quando l'agente utilizza senza titolo lo spazio in modo da impedire o turbare in misura apprezzabile il possesso o il libero uso altrui. La rimozione del banco dopo l'intimazione e la durata limitata non escludono quindi il reato. Ha invece accolto il secondo motivo. La motivazione sulla gravità del danno era apodittica, perché non indicava le concrete circostanze dell'occupazione e il loro impatto sulla circolazione o sulla sicurezza. Inoltre, dopo la riforma del 2022, la condotta susseguente al reato può essere valorizzata ai fini dell'art. 131-bis c.p. soltanto in senso favorevole, quale elemento che concorre a delineare la particolare tenuità dell'offesa, non per aggravare la valutazione dell'offesa. Le successive occupazioni riferite dall'operante non dimostravano l'abitualità ai sensi della norma: la commissione di più reati della stessa indole presuppone che la loro commissione sia stata accertata giudizialmente, non bastando denunce o segnalazioni; inoltre, il fatto in esame consisteva in un'unica condotta, seppure protratta nel tempo. La sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio a un'altra sezione della Corte di appello di Palermo. Resta irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Il reato di cui all'art. 633 cod. pen. è integrato allorquando un soggetto invade arbitrariamente un bene immobile altrui – intendendosi per invasione arbitraria un’irruzione sine titulo nel bene immobile – “al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto”.

    L'invasione arbitraria con il fine specifico di occupare il bene o ricavarne profitto integra il reato; non occorre che l'occupazione o il profitto si realizzino effettivamente. Il fine di occupazione non richiede un definitivo spossessamento né una durata considerevole, ma un'utilizzazione senza titolo idonea a determinare un'apprezzabile turbativa del possesso.

  • art. 131-bis c.p.

    La nuova formulazione della norma, a differenza della precedente, consente al giudice, al fine di valutare la tenuità dell'offesa, di tenere conto anche della condotta susseguente al reato; ciò in prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: …; b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa».

    La condotta successiva al reato può concorrere alla valutazione della particolare tenuità soltanto in senso favorevole all'imputato, quando contribuisce a delineare un'offesa tenue; non può essere impiegata contra reum per escludere la tenuità di un'offesa che, valutata al momento del fatto, potrebbe risultare tenue. L'abitualità va verificata secondo le ipotesi previste dalla norma: la commissione di più reati della stessa indole richiede un accertamento giudiziale dei fatti, mentre non bastano denunce o segnalazioni di polizia.

  • art. 133 c.p.

    La disposizione in esame, nella sua formulazione attualmente vigente introdotta dal D. Lgs 150 del 2022 –pacificamente applicabile anche ai reati che, come quello in esame, sono stati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, almeno nella parte in cui prevede disposizioni più favorevoli all'imputato, trattandosi di istituto di natura sostanziale (cfr Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 – 02; Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftha, Rv. 284975 – 01) – stabilisce al comma 1 che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

    Ai fini della particolare tenuità dell'offesa, le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo devono essere valutate secondo i parametri dell'art. 133, primo comma, c.p.; la motivazione deve quindi riferirsi alle circostanze concrete del fatto e non può limitarsi ad affermare apoditticamente la gravità del danno.

  • art. 2 c.p.

    Peraltro, è appena il caso di evidenziare che se la novella legislativa fosse interpreta, come ha fatto la Corte territoriale, contra reum, la nuova disposizione, in quanto oggettivamente più sfavorevole all'imputato, non sarebbe stata comunque applicabile nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., posto che i fatti per cui si procede sono anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs n. 150 del 2022.

    La disciplina sopravvenuta più sfavorevole non si applica ai fatti anteriori; nel caso specifico, un'interpretazione che attribuisse alla condotta susseguente una funzione sfavorevole all'imputato non avrebbe potuto applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

  • art. 606 c.p.p.

    Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 633 cod. pen.

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa, ossia violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato le censure nei limiti della propria cognizione, rigettando quella sulla configurabilità del reato e accogliendo quella relativa alla motivazione sull'art. 131-bis c.p.

  • art. 610 c.p.p.

    Il 30/06/2026 la settima sezione di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti a questa sezione non ravvisando cause di inammissibilità dell’impugnazione.

    Il testo riferisce la trasmissione del ricorso a una diversa sezione dopo che la settima sezione non aveva ravvisato cause d'inammissibilità; non espone un'interpretazione della disciplina richiamata.

  • art. 611 c.p.p.

    Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.

    In assenza di una richiesta tempestiva di trattazione orale, il procedimento si è svolto in Cassazione in forma di contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • Il delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dall'ingresso arbitrario in un bene immobile altrui al fine di occuparlo o trarne profitto; non è necessario che l'occupazione o il profitto si realizzino effettivamente. Il fine di occupazione può sussistere anche quando l'uso senza titolo è temporaneo, purché produca un'apprezzabile turbativa del possesso o del libero uso del bene.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede una motivazione ancorata alle circostanze concrete della condotta e all'entità effettiva del danno o del pericolo; una conclusione sulla gravità dell'offesa priva di indicazioni fattuali specifiche è apodittica.
  • Nel regime dell'art. 131-bis c.p. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, la condotta susseguente al reato può essere apprezzata soltanto in bonam partem, per concorrere a qualificare come tenue l'offesa, e non per escluderne la particolare tenuità.
  • Ai fini dell'abitualità del comportamento prevista dall'art. 131-bis c.p., la commissione di più reati della stessa indole richiede che i relativi fatti siano stati accertati giudizialmente; denunce, segnalazioni o meri accertamenti di polizia, di cui non siano noti gli esiti, non sono sufficienti. La previsione sulle condotte plurime, abituali e reiterate riguarda invece la struttura del fatto per cui si procede.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità può applicarsi ai reati permanenti solo dopo la cessazione della permanenza; tale preclusione non opera quando il fatto accertato consiste in una condotta unica protratta nel tempo e la permanenza è cessata.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.