Cassazione Penale, Ordinanza n. 05444/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi, in sostanza, il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati richiesto in executivis. Alla ricorrente vengono poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/10/2024 con cui il tribunale aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di richiesta in sede esecutiva. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto unificare i fatti sotto il vincolo della continuazione; la Corte rileva però che le censure erano generiche e miravano essenzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione perché non risultava che, sin dalla consumazione del primo reato, la condannata avesse programmato anche quelli successivi, considerando la distanza temporale, i diversi luoghi di commissione e la natura contingente ed estemporanea delle condotte, qualificate come evasioni dalla detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che i reati successivi siano ricondotti a un progetto criminoso unitario, almeno nelle linee generali, già presente al momento della consumazione del primo reato; in assenza di tale iniziale programmazione, i fatti restano autonomi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone elementi concreti da cui desumere una preventiva programmazione criminosa, sia pure nelle linee generali, comprendente anche i reati successivi.
- La mera ripetizione di condotte analoghe non basta a fondare la continuazione quando emergano distanza temporale, diversità dei luoghi e carattere contingente ed estemporaneo dei fatti.
- Quando il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già scrutinato in modo non illogico dal giudice dell'esecuzione, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile se non denuncia vizi effettivi della decisione.
- L'esistenza di un precedente riconoscimento della continuazione per alcuni reati non impone automaticamente l'estensione del beneficio ad altri fatti se mancano elementi che dimostrino un'unica progettualità originaria.
Come è indicizzato
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